Una bambina di 7 anni è stata bocciata in seconda elementare, ma la risposta dei genitori non si è fatta attendere. Succede a Bari, dove la famiglia della piccola si è infatti rivolta al Tar della Puglia e nella giornata di ieri è arrivata la prima decisione del tribunale: la bambina non dovrà essere bocciata. Secondo il Tar, “la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno”.
Il Tar parla esplicitamente di “esperienza traumatica” che “potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica”, sottolineando anche che “in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando”. Il primo giudizio ha quindi deciso di accettare l’istanza cautelare dei genitori della piccola, bocciata a soli 7 anni, precisando che “La non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali’ e ‘comprovati da specifica motivazione’”.
Bambina bocciata in seconda elementare: il caso di Bari
La bambina sarebbe stata bocciata in seconda elementare perché, in base a quanto stabilito dagli insegnanti, aveva alle spalle troppi giorni di assenza. Secondo la decisione presa dal Tar Puglia, però, la valutazione dei docenti non ha preso in considerazione alcuni fattori definiti “importanti”, come l’età e lo “stato di salute in cui versa la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico” ma anche “della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”.
Risulta infatti che la bambina sia affetta da una forma di asma molto severa, di cui la scuola sarebbe a conoscenza, e che per questa ragione i genitori avrebbero scelto l’opzione di continuare la didattica a distanza anziché in presenza. A questo punto, conclude il Tar, la scuola frequentata dalla bambina dovrà “valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva”.