Venezia, piazza San Marco. Un gruppo di turisti entra in un bar del salotto buono della città chiedendo di usufruire dei servizi igienici senza aver consumato nulla. I gestori rifiutano. Il risultato è una rissa tra i “non avventori” e i camerieri. Ma soprattutto il risultato di quanto accaduto alcuni giorni fa nel cuore della laguna veneta è avere messo sotto la lente mediatica un dilemma davanti al quale, prima o poi, tutti noi ci siamo trovati: la toilette nei pubblici esercizi è riservata ai soli clienti?
La risposta secondo Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) è affermativa. “La normativa – precisa Fipe in una nota – impone al proprietario del bar o del ristorante l’obbligo di dotarsi di servizi igienici a norma e funzionanti e di metterli a disposizione dei clienti (oltreché del personale) in conformità, tra l’altro, con quanto generalmente viene prescritto dai Regolamenti di igiene delle diverse amministrazioni comunali. Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i pubblici esercizi di mettere a disposizione i servizi igienici di chi non è cliente”.
In questa direzione, ricorda Fipe, si pone anche una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, la 691/2010, della Toscana che ha disposto l’annullamento delle disposizioni del Regolamento comunale di Firenze che prevedevano, quale requisito strutturale degli esercizi di somministrazione, la presenza di almeno un servizio igienico di cortesia aperto “a chiunque ne faccia richiesta”. E questo, aggiunge sempre Fipe, in virtù “dell’irragionevolezza e la sproporzione che un simile obbligo potrebbe comportare per i pubblici esercizi, anche in ragione della mancata previsione di qualsivoglia meccanismo compensativo dell’onere economico sopportato”.
In buona sostanza – è la tesi del Tribunale Amministrativo – si deve considerare che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare che, in mancanza di una consumazione, non viene compensato.
Da qui, dunque, la conclusione legislativa: allestire un bagno per turisti, passanti o, comunque, non consumatori, non è un compito dei pubblici esercizi, i quali rimangono liberi di riservare tale possibilità limitatamente ai propri clienti.
E va detto che questa posizione resta un punto di riferimento anche laddove a livello locale siano previste normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n. 691/2010. Tali normative infatti “potrebbero essere eventualmente oggetto di impugnativa – conclude Fipe -, potendo utilizzare l’indicata pronuncia del Tar Toscana come autorevole precedente favorevole”.
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