Il coprifuoco deciso dal presidente della Baviera Markus Soder nel marzo 2020 era incostituzionale perché “inefficace e grave violazione delle libertà civili”. A riferirlo sono i giudici del Tribunale amministrativo bavarese, che secondo quanto riferito dalla Bild, puntano il dito contro il politico dal 2018 in carica alla presidenza della regione. La corte, nella sentenza di 31 pagine, scrive: “Si afferma che la sezione 4, paragrafi 2 e 3 dell’ordinanza bavarese sulle misure di protezione dalle infezioni del 27 marzo 2020 (BayMBl. 2020 n. 158), modificata da ultimo dalla sezione 1 dell’ordinanza la modifica dell’ordinanza bavarese sulle misure di protezione dalle infezioni del 31 marzo 2020 (BayMBl. 2020 n. 162) era inefficace”.



Dura la presa di posizione da parte di Wolfgang Kubicki, vicepresidente della Bundestag che si era opposto alla decisione presa da Soder: “Una prima decisione del tribunale amministrativo bavarese mostra che il presidente Markus Soder del “Caution Team” ha ignorato i principi fondamentali dello stato di diritto e ha violato il divieto di eccesso. La presunzione e l’arroganza con cui il primo ministro bavarese presentava costantemente le sue idee politiche sul coronavirs non solo erano umanamente difficili da sopportare, ma non avevano nemmeno una base costituzionalmente valida. Questa decisione sarà sicuramente seguita da altre simili. Il messaggio rassicurante è che nemmeno Markus Soder è al di sopra della costituzione. Lo Stato di diritto è intatto”.



Coprifuoco incostituzionale, la decisione dei giudici bavaresi

La sentenza, resa nota dai giudici del Tribunale amministrativo bavarese, è retroattiva e non ha effetti pratici, ma di sicuro farà giurisprudenza per il futuro. Alla base della decisione dei giudici c’è l’idea che le misure indicate erano sproporzionate: “L‘ordinanza ha fatto eccezione dei momarkus sotivi impellenti che legittimano a lasciare la propria casa in modo così restrittivo che il risultato della norma viola il divieto di eccedenza. In linea di principio, il legislatore ha anche diritto a una discrezionalità legislativa nell’ambito della sezione 32 IfSG. Tuttavia, quanto al principio di proporzionalità, in particolare al divieto di eccedenza, esso è sottoposto a sindacato giurisdizionale amministrative”.



I giudici hanno infatti sottolineato che sebbene alle autorità sia “lasciata discrezionalità per quanto riguarda il tipo e la portata delle misure di controllo”, la discrezionalità è limitata dal fatto che “devono essere coinvolte le misure di protezione necessarie, vale a dire le misure necessarie per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.”