L’Agenzia delle Entrate recentemente ha risposto a quali beni strumentali 4.0 e in comodato d’uso potrebbero rientrare nell’agevolazione. L’interpello faceva riferimento ad una società che aveva sfruttato un macchinario in comodato d’uso per poter acquistarlo successivamente.
L’ente fiscale riconosce il bonus di Transizione 4.0 laddove il bene in oggetto sia “strumentale e nuovo”. In assenza di questo requisito il credito di imposta non può essere riconosciuto in alcun caso. Ma vediamo di approfondire la vicenda e capire meglio come sono andate le cose.
Beni strumentali 4.0: quando il comodato d’uso non vale
Giunti oramai al piano 5.0, L’Ade ricorda che i beni strumentali 4.0 possono godere del credito d’imposta a patto che essi siano nuovi. La società in essere, richiedeva il benefit dopo aver acquistato il macchinario e dopo averlo ottenuto in comodato d’uso per due anni.
Il problema cardine dell’interpello preso in esame riguarda il macchinario stesso. L’Agenzia delle Entrate ha appurato che la società che ha preso in comodato d’uso il bene, lo ha ottenuto “assemblato”, andando contro i principi del bonus di Transizione 4.0 che prevede l’acquisto di beni strumentali nuovi.
E ancora si legge nell’interpello che per tutto il periodo di prova, il macchinario non poteva rientrare tra le “novità” e conseguenzialmente non godeva dei requisiti per ottenere il credito di imposta per il Piano di Transizione 4.0.
Infine nel contratto del comodato d’uso non rientrava da nessuna parte l’opzione d’acquisto del bene strumentale, ma soltanto una data entro cui la società istante avrebbe finalizzato la compravendita.
Gli investimenti ammessi
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i beni strumentali 4.0 ammessi nel credito d’imposta prevedono che nel caso in cui l’acquisto venga finalizzato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, il credito ammonta al 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 10% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, al 5% per investimenti superiori a 10 milioni ed entro i 20 milioni di euro.
Fanno eccezione gli ordini accettati e con un acconto versato al 20% i quali possono rientrare nella misura fino al 30 giugno del 2026.