Grazie alla Duc 8, la nuova direttiva Europea sulle transazioni digitali, l’Agenzia delle Entrate verrà in possesso di tutte le transazioni finanziarie che riguardano il bitcoin è morto il segreto bancario sulle criptovalute.

Bitcoin alla luce del sole: con la Duc 8 il fisco sa tutto sulle transazioni digitali

Il provvedimento di aggiornamento della direttiva 2011/16/ue prevede lo scambio automatico di tutte le informazioni relative alle transazioni digitali sulle criptovalute oltre agli accordi tra le amministrazioni fiscali e i contribuenti che hanno un patrimonio elevato. In questo modo la direttiva sarà approvata in maniera abbastanza celere dato che il testo sarà concordato dai 27 ministri dell’Economia e delle finanze dei paesi componenti l’Unione Europea appunto attualmente la presidenza del Consiglio svedese che detiene il semestre europeo ha deciso di dare la priorità ai lavori sulla proposta, affinché fosse garantita l’entrata in vigore già a partire dal primo gennaio 2023 insieme allo strumento Ocse denominato Carf per la rendicontazione delle criptovalute. Tutto ciò rispettando le scadenze previste dal regolamento sui mercati delle cripto attività, MiCa.



La duck 8 darà il via una morte del segreto bancario delle criptovalute e porterà nuovi elementi all’interno dell’anagrafe dei rapporti finanziari già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò che riguarda gli scambi finanziari in valuta digitale dovranno essere rendicontati, anche quando si tratta di token di monete elettronica come gli nft oppure le stablecoin.



Rifornitore di servizi saranno obbligati a segnalare le amministrazioni fiscali le operazioni dei Resident europei, mentre l’entrata dei paesi membri avvieranno lo scambio automatico delle informazioni.

Si tratta di una procedura integrativa per sanare la normativa già esistente e la transfer of fonse regulation, TFR, approvati a fine aprile.

Quest’ultima introduce la travel rule per i trasferimenti cripto dove le informazioni sulla Fonte degli asset e del beneficiare dovranno viaggiare con la transazione e dovranno essere conservate da entrambi i lati e saranno coperte anche le transazioni superiori a 1000 euro degli un-hosted wallet quando interagiscono con portafoglio ospitati gestiti da fornitori di servizi di cripto asset.



Bitcoin alla luce del sole: tempi bui per i ricchi

Una volta attuata questa normativa integrativa, sarà la morte del segreto bancario delle criptovalute, in pratica si conoscerà il nome completo della criptovalute rilevante, il valore di mercato il numero e le unità delle transazioni, il valore di mercato aggregato e il numero di unità il numero di transazioni rilevanti di acquisizione ossessioni con altre criptovalute rilevanti. Si conosceranno tutte le movimentazioni del singolo utente tra i vari portafogli anche quando questi sono decentralizzati.

Sotto il riflettore anche i contribuenti con un elevato patrimonio che siano residenti nell’UE e che abbiano concluso un accordo per beneficiare del regime attira paperoni italiano con l’imposta fissa da 100 mila euro introdotta dal governo Renzi e in vigore dal 2017. Se ad esempio un cittadino europeo dovesse concludere un accordo con l’Agenzia delle Entrate italiana, quest’ultima dovrà comunicare la corrispondente autorità anche le informazioni relative a quanto dichiarato in Italia. Il reuning per i ricchi dovrebbe essere limitato ma significativo dal punto di vista fiscale secondo la commissione Europea appunto l’assenza di comunicazione di scambio di questo tipo di informazione aveva lasciato infatti delle scappatoie che possono essere sfruttate Per l’evasione E l’elusione fiscale poiché il ruling per le persone con un elevato patrimonio netto sono legate alla tassazione delle società, così come sottolineato da Bruxelles.

I ricchi saranno quindi i primi a finire sotto i riflettori poiché gli stati membri europei si scambieranno le informazioni sui ruling preventivi per gli individui ad alto patrimonio emessi modificati o rinnovati tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025. Lo scambio di dati si allargherà anche alle informazioni sui dividendi su conti non di custodia.

Il regime agevolato può essere beneficiato per 15 anni da coloro che spostano la propria residenza in Italia e applicano un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.