Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri come modifica del sistema fiscale, introdotto una modifica dell’articolo 4, paragrafo 1,15, direttiva 2014/65/ue che sostanzialmente introduce una nuova definizione di strumento finanziario dove vengono inclusi anche gli strumenti e Messi attraverso la blockchain.
Sulla base di questa modifica tutte le società, sia quelle quotate in borsa che quelle non quotate, potranno emettere azioni, obbligazioni e titoli di debito in forma digitale la cui circolazione è gestita dal circuito blockchain.
Blockchain: il nuovo decreto che apre alle società come emittenti di titoli digitali
Le nuove disposizioni si applicano essenzialmente alle azioni e a tutti gli altri strumenti finanziari partecipativi, oltre che alle obbligazioni messe dalle Spa. I titoli di debito INPS dalla srl e gli ulteriori titoli la cui emissione È consentita dall’ordinamento italiano oltre alle ricevute di deposito delle obbligazioni altri titoli di debito ed emittenti non domiciliati, queste emesse dai emittenti italiani.
Gli strumenti del mercato monetario regolate dal diritto italiano e le azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano e gli ulteriori strumenti che la Consob individuerà con l’apposito regolamento sono stati modificati dall’ultimo decreto ministeriale nell’ambito della riforma fiscale 2023registri digitali dovranno assicurare l’integrità, l’autenticità e la non riproducibilità che attesta la proprietà del titolo oltre al lo strumento di trasferimento finanziario digitale e i relativi vincoli.
Tutte le società che vogliano emettere questa tipologia di titoli digitali dovranno permettere un soggetto di accedere a queste informazioni in qualsiasi momento oltre a consentire l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.
Blockchain: la rivoluzione digitale che coinvolge le imprese
In particolare spetterà la Consob valutare l’istanza di iscrizione all’elenco dei soggetti che possono essere responsabili dei registri. L’iscrizione subordinata al possesso di un elenco di requisiti organizzative e patrimoniali indicati nell’articolo 20 del decreto.
Il responsabile di registro avrà moltissimi oneri tra cui quello di rispondere dei danni derivanti dalla tenuta dello stesso verso la società, se quest’ultima è diversa dal responsabile di registro se, dunque, può anche essere un terzo. Inoltre risponderà anche dei danni cagionati all’investitore quando questi danni concernono false informazioni oppure informazioni esposte in maniera ambigua in modo da indurre in errore chi decide di investire.
Consob e Banca d’Italia dovranno quindi vigilare sul rispetto degli obblighi e i requisiti applicabili e responsabili di registro: la prima sarà competente per la trasparenza e l’ordinata prestazione dell’attività di responsabile di registro oltre alla tutela degli investitori. La banca d’Italia invece dovrà vigilare sulla stabilità il contenimento del rischio nell’ambito degli ambiti descritti dall’articolo 27 del decreto.
Che canzone a carico del responsabile di registro arriveranno a 5 milioni di euro.