“Bocciatura scuola media eccezione” sentenza Tar Valle D’Aosta
Capita che una istituzione scolastica debba ravvedersi di fronte ad una sentenza del Tar. La stessa cosa è success anche in occasione di una bocciatura avvenuta in una scuola media e che almeno sulla carta poteva apparire motivata. E’ successo in Valle D’Aosta dove il Tar ha annullato il verbale con il quale il consiglio di classe non aveva ammesso un alunno alla classe successiva. Si tratta, come rammenta OrizzonteScuola.it, di un alunno della prima classe di una scuola media che sarebbe dovuto essere ammesso a quella successiva.
Il portale specializzato in tematiche scolastiche ha ricordato come il Ministero dell’Istruzione con una circolare dell’ottobre 2017 abbia affermato che “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”. Ora secondo il Tar regionale nessun dato normativo (o interpretativo contenuto nella circolare) autorizzerebbe a ritenere che per la scuola secondaria di primo grado la non ammissione sia da ritenersi un’eccezione.
Bocciatura scuola media: in quali casi
Ma quando è possibile procedere con la bocciatura alla scuola media? Sul punto, si legge sul portale, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017, “gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. In quest’ultimo caso però si prevede che sia il consiglio di classe a deliberare con adeguata motivazione l’eventuale bocciatura. In generale però “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”.
La stessa circolare del Ministero del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline”. La bocciatura è dunque da considerarsi un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico”.