Le bollette luce e gas 2025 prevedono delle nuove regole per garantire maggior trasparenza e contratti più tutelativi, specialmente per quelli sottoscritti a distanza. Le maggiori truffe o le informazioni poco chiare provengono quasi sempre da contratti proposti tramite il teleselling e/o il telemarketing.
L’Arera decide a tal proposito di imporre delle nuove condizioni da rispettare affinché gli utenti possano godere di maggiori tutele, specialmente in caso di nuove offerte o modifiche contrattuali e unilaterali. Per chi fosse interessato ad approfondire le note rilasciate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, può farlo consultando la delibera 395/2024/R/com.
Bollette luce e gas 2025: i nuovi obblighi per i venditori
Per garantire maggior trasparenza sulle bollette luce e gas 2025, e a fronte di un presunto cambio gestore per gli aumenti in bolletta, l’Arera stabilisce dei nuovi obblighi che gli venditori dovranno rispettare in modo minuzioso. Nello specifico, dove possibile, devono trascrivere data e ora e riportare per iscritto l’offerta proposta al consumatore tramite telemarketing o teleselling.
I messaggi vanno inseriti per iscritto tramite un metodo di comunicazione ben specifico, che può essere sia via email oppure tramite posta cartacea.
Per i contratti sottoscritti tramite il telefono, i venditori devono accertarsi che il potenziale cliente abbia ricevuto il materiale via email o tramite un qualunque canale a lui accessibile, e di aver potuto leggere le condizioni contrattuali a cui verrà sottoposto.
Contratti con vendita porta a porta
Nel caso di contratti venduti e sottoscritti tramite “porta a porta“, e su appuntamenti “improvvisi”, il diritto di ripensamento non è più di 14 giorni ma viene esteso a 30 giorni. L’Arera lo ha stabilito anche in questo caso per garantire una tutela maggiore.
Variano anche le condizioni contrattuali in caso di modifiche unilaterali, dove i venditori devono trascrivere tramite una comunicazione a sé stante, i cambiamenti e tutte le nuove condizioni valide a fronte del rinnovo “automatico”.
Le modifiche unilaterali vanno comunicate dal venditore a distanza di almeno tre mesi, che poi scende ad una mensilità soltanto se si verificano determinate condizioni specificate nel contratto iniziale.