Bonus 110% per ristrutturazioni ed efficientamento energetico in arrivo anche per gli autonomi, ma con controlli fino a 8 anni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate – dopo il via libera ai decreti attuativi del Dl rilancio – attraverso la circolare 24/E dell’8 agosto scorso. Nel documento si precisa che al bonus avranno diritto “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Ma da quando si potrà inoltrare la domanda? Come riportato da “Il Giornale”, dopo l’approvazione del documento di comunicazione per fruire dello sconto da parte del direttore delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, la richiesta potrà essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’esborso per la ristrutturazione. Un’altra novità contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è quella che prevede che dello sconto possano beneficiare anche i familiari del proprietario dell’immobile nel caso in cui siano stati loro e non l’intestatario a sostenere la ristrutturazione. Lo stesso discorso vale per inquilini e conviventi. In quest’ultimo caso la richiesta verrà ritenuta valida anche se la spesa riguarda un immobile diverso da quello principale, mentre per gli immobili concessi in locazione o comodato d’uso non sarà possibile avervi accesso.



BONUS 110% ANCHE PER GLI AUTONOMI

Tra gli aventi diritto ad accedere al bonus 110% – per quanto parzialmente – vi sono come detto anche gli autonomi e le partite Iva che abbiano sostenuto spese per gli immobili collocati all’interno di condomini, in quota parte per i lavori sulle parti comuni. Come precisa “Il Giornale”, “per quanto riguarda le singole unità immobiliari questa categoria di lavoratori non potrà accedere all’incentivo, che resta valido, dunque, solo per i cespiti che non attengono all’attività d’impresa”. Dunque le partite Iva potranno ottenere il bonus solo per “beni strumentali alle attività d’impresa, d’arte o professione; immobili che costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa; beni patrimoniali appartenenti all’impresa”. Totalmente esclusi i forfettari, tranne nel caso in cui cedano i loro crediti fiscali ad un’impresa o ad un istituto bancario o finanziario. Massima attenzione dovrà essere posta nelle dichiarazioni: l’Agenzia delle entrate ha infatti stabilito un termine di 8 anni per effettuare i controlli dovuti sulla regolarità degli importi richiesti in forma di bonus. Gli errori saranno puniti con sanzioni dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati.

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