Come sappiamo nell’arco del 2022 il precedente governo ha erogato numerosi contributi economici utili a far fronte all’incremento dell’inflazione, con il bonus 200 euro e il bonus 150 euro, moltissime categorie hanno potuto ottenere un piccolo incentivo per far fronte ai rincari.

Bonus 150 euro: per chi fu bloccato?

In realtà non tutti riuscirono a ricevere il bonus 150 euro: i percettori di Naspi e Dis-Coll che erano in possesso dei requisiti e avevano presentato domanda a novembre 2022 per poi restare bloccati. Adesso il governo ha finalmente sbloccato i contributi e così, tutti coloro che erano in attesa, si vedranno improvvisamente accreditare il contributo economico. Si tratta di un bonus incluso negli aiuti una tantum, fissati dal governo con le somme del PNRR: il bonus 150 euro.



Si tratta di un contributo economico che sarà erogato per tutti i soggetti residenti in Italia, che sono titolare di uno più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno relativo all’invalidità civile, ciechi e sordomuti, nonché i trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza 1° ottobre 2022. I titolari che sono anche assegnatari di Naspi e Dis-Coll per il mese novembre 2022.



Bonus 150 euro: i requisiti per ottenere il contributo

Il contributo economico verrà erogato dal 27 febbraio 2023 al 3 marzo 2023 per tutti coloro che godono (o hanno goduto al momento della richiesta del contributo) dei seguenti trattamenti di accompagnamento:

  • l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
  • l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
  • l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
  • gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.