Il bonus baby sitter è stato introdotto con il decreto legge Covid numero 30 di sabato 13 marzo 2021 e prevede un sussidio economico per i genitori con figli costretti a rimanere a casa e a fare lezione in DAD. Tanti, tuttavia, sono i dubbi che circondano tale beneficio economico: come richiederlo? Quando? E chi ne può beneficiare? Proviamo a fare chiarezza di seguito grazie al documento pubblicato dal Governo.



Partiamo da chi ne ha diritto: innanzitutto, specifichiamo subito che il personale scolastico non può accedere al bonus baby sitter, aperto invece ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari). I requisiti necessari? Avere dei figli conviventi minori di quattordici anni. In tal caso, si possono richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, per un massimo di 100 euro a settimana.



BONUS BABY SITTER 100 EURO: QUANDO E COME RICHIEDERLO

Il bonus baby sitter può essere richiesto, come spiega il testo ufficiale del decreto, per un periodo corrispondente totalmente o parzialmente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza oppure alla durata dell’infezione da Covid-19 del proprio figlio o, ancora, alla durata della quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della propria Asl territoriale. Il bonus “viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”. Infine, il bonus baby sitter è anche riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

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