CORTE COSTITUZIONALE SU BONUS BEBÈ E ASSEGNO MATERNITÀ

Secondo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale, il Bonus Bebè e l’assegno di maternità hanno imposto un requisito sul permesso di lungo soggiorno per gli stranieri che risulta incostituzionale. La Consulta, riunita l’11 gennaio 2022 in camera di consiglio, ha dunque così deliberato in merito alle questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001).



La messa in requisito fondamentale per accedere alla doppia misura il permesso di soggiorno viene ritenuta «lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo». Come spiega ancora il comunicato della Corte, le questioni di costituzionalità sono tornate all’attenzione dei togati dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021, che a sua volta ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182.



LA SENTENZA DELLA CONSULTA DEPOSITATA NEI PROSSIMI GIORNI

Nella sentenza di settembre, la Corte di Lussemburgo aveva affermato che la normativa italiana sull’assegno di maternità e il Bonus Bebè – misure entrambe sostituite dall’attuale assegno unico familiare – non era compatibile sia con l’articolo 34 della Carta dei Diritti Fondamentali Ue (che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale), ma nemmeno con l’articolo 12 della direttiva Ue sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. In attesa del deposito effettivo della sentenza nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere di avere dichiarato incostituzionali «le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi». Non solo, incostituzionale anche la stessa esclusione contenuta nelle proroghe del Bonus Bebé: in definitiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tali disposizioni siano in contrasto «con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

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