Per fruire del bonus bici (valido anche per i micromezzi elettrici e i servizi di mobilità condivisa) lo scontrino non basta: serve anche la fattura. Manca solo l’ufficialità ma nelle Faq della bozza di decreto attuativo, precisamente all’articolo 6, comma 4, si precisa che per gli acquisti già effettuati a partire dal 4 maggio ad essere esposta come prova della spesa sia la fattura, che dovrà essere conservata e allegata all’istanza. Ma cosa determina concretamente la necessità che vi sia una fattura? Di fatto ad essere messe fuori gioco, come sottolinea Il Sole 24 Ore, sono tutte le transazioni avvenute prima della pubblicazione di queste precisazioni che siano state documentate dal commerciante tramite scontrino o documento commerciale; così come quelle avvenute sul web da un sito estero senza aver ricevuto fattura.
BONUS BICI, A RISCHIO SENZA FATTURA
Il quotidiano di Confindustria, sottolineando apertamente di non condividere la posizione del governo – non una novità viste le scintille tra Conte e Bonomi di queste settimane – suggerisce alcuni metodi per risolvere la questione e consentire al compratore di accedere al rimborso. Se l’acquisto è avvenuto da un venditore italiano che ha emesso scontrino o documento commerciale è necessario verificare con lo stesso la possibilità di emettere una fattura sostitutiva. Il Sole 24 ore illustra come il venditore potrebbe cercare di venire incontro, con non pochi problemi, al cliente:”Prima ipotesi: se il commerciante ha emesso lo scontrino tradizionale e non ha ancora inviato dei dati all’agenzia delle Entrate (invio che deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – operazione di maggio invio dei dati a giugno). In questo caso, facendo riferimento ad un’operazione effettuata a maggio, il commerciante può annullare lo scontrino emesso e sulla base dei documenti originari di consegna del bene emettere la fattura entro il 15 di giugno, inserendola nel registro delle fatture emesse”.
BONUS BICI A RISCHIO SENZA FATTURA: COME IL COMMERCIANTE PUO’ VENIRE INCONTRO AL CLIENTE
Ecco invece la seconda ipotesi: “Il commerciante è già passato al registratore telematico e all’invio elettronico dei dati all’Agenzia delle entrate. In questo caso il commerciante ha memorizzato l’operazione sul registratore telematico, ha provveduto ad emettere al cliente un documento commerciale, ha inviato telematicamente i dati all’Agenzia. Facendo riferimento ad un’operazione effettuata a maggio, il commerciante, su presentazione del documento commerciale da parte del cliente ovvero, come ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la circolare 3/E/2020, con la presentazione di altra documentazione che identifichi l’operazione (si pensi alla ricevuta del pagamento fatta tramite POS) può annullare il documento commerciale (o scontrino elettronico) e provvedere ad emettere la fattura entro il 15 giugno, inserendola nel registro delle fatture emesse”. Il Sole 24 Ore precisa: “Attenzione però che in caso di emissione del documento commerciale l’annullo del documento deve avvenire, in linea, utilizzando direttamente il registratore telematico. Quindi il commerciante deve ricercare nella memoria permanente del registratore telematico il documento commerciale originariamente emesso. Tale ricerca può avvenire in quanto lo stesso documento risulta univocamente individuabile sulla base di un codice in esso riportato. In caso di esito positivo, è possibile procedere all’emissione del documento commerciale per annullo. Qualora invece la ricerca abbia avuto esito negativo e il documento commerciale sia stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo – RT o server-RT – differente dalla matricola stampata sul documento commerciale), si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento”.