Il PNRR ha messo a disposizione 8,5 milioni di euro di risorse per valorizzare I brevetti attraverso i progetti Proof of Concept (POC). Le domande partiranno dal 24 settembre.
Bonus brevetti 2022: da quando è possibile partecipare
Il bando del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato il 14 settembre sulla Gazzetta ufficiale numero 215 e rende operativa la misura tanto attesa del bonus brevetti che serve ad incentivare il trasferimento tecnologico e l’innovazione industriale.
Un bonus che entra in azione proprio in un momento di recessione di crisi industriale, come sottolineato anche dall’ultimo report di Confindustria che prevede una perdita di 582.000 posti di lavoro e la chiusura di circa 200.000 aziende.
Le domande saranno accuratamente vagliate da Invitalia, azienda partecipata che eroga La maggior parte dei contributi alle imprese punto dal 24 settembre al 31 ottobre 2022, è possibile inviare la domanda allegando anche la realizzazione del progetto che rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.
La versione integrale del bando è stata pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico. I contributi messi a disposizione per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività cultura e turismo consistono in 8,5 milioni di euro.
Bonus brevetti 2022: requisiti necessari
All’articolo 4 del bando vengono elencati i requisiti che devono possedere le persone che intendono partecipare:
- I soggetti possono essere esclusivamente le università statali e non statali oppure gli istituti universitari a ordinamento speciale
- Gli enti pubblici di ricerca che possono presentare domanda sono quelle vigilati dal ministero dell’università e della ricerca
- I soggetti di quei commi precedenti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di organismo di ricerca e sensi del regolamento ue 651/2014
- Il soggetto proponente deve essere titolare almeno di un brevetto e aver presentato almeno una domanda di un brevetto così come specificato al precedente articolo.
Ciascun programma di valorizzazione può essere presentato in forma singola oppure da più soggetti in forma congiunta.
I soggetti partecipati devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario numero 218/1046 e di quanto previsto all’articolo 22 del regolamento ue 2021/241.
Naturalmente non possono presentare la domanda tutte le attività, e in particolare sono escluse:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente;
- attività non conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell’UE.