Bonus edilizi 2022: seconda proroga dopo Sostegni ter
Affrontiamo il tema dei bonus edilizi 2022 e segnaliamo che il 29 aprile 2022 scade il termine per la cessione dei crediti concernenti i lavori edilizi pagati nel 2021, ed è la prima scadenza che vede l’applicazione delle norme previste dai decreti Antifrode, cioè il D.L. n. 157/2021.
Si tratta della seconda proroga del bonus edilizi 2022 poiché, inizialmente la scadenza era prevista per il 16 marzo ed era stata prorogata al 7 aprile, fino poi ad ottenere un’ulteriore proroga che ha in realtà ampliato la platea dei beneficiari grazie all’estensione delle asseverazioni e del visto di conformità anche ai bonus ordinari. Sarà possibile quindi optare per la cessione del credito per gli anni d’imposta 2022, 2023, 2024 oppure scegliere il c.d. “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
Bonus edilizi 2022: la cessione del credito
Parlando dei bonus edilizi 2022, la cessione del credito è possibile in generale per tutti i lavori ai quali spetta il bonus ristrutturazione dal 50 al 110% ed è pertanto ammessa per tutti i bonus edilizi ordinari e super, compresi gli impianti che sfruttano l’energia solare.
Discorso diverso per i pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica delle auto elettriche, la cui cessione del credito era limitata all’anno 2021, mentre per il 2022 resta detraibile solo come lavoro trainato nell’ambito del Superbonus 110%.
Per questi interventi ci si dovrà avvalere dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute e del visto di conformità.
La prima è chiamata anche perizia tecnica asseverata ed è un documento con cui il tecnico incaricato si assume la responsabilità civile e penale, di tutto quanto viene riportato. Questa recherà le informazioni relative a:
- la fedeltà dei lavori realizzati rispetto al progetto originario;
- il rispetto dei requisiti tecnici secondo normativa;
- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Il visto di conformità invece è un documento che viene rilasciato dal commercialista, dal ragioniere, dal perito commerciale o dal consulente del lavoro e, più in generale, da tutti gli esperti iscritti alle Camere di Commercio, previo il controllo della rispondenza ai requisiti richiesti.
Bonus edilizi 2022: Asseverazione e visto di conformità
La legge di bilancio, recependo il cosiddetto decreto Antifrode, ha esteso alle detrazioni edilizie ordinarie, l’obbligo di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Questa misura di tutela era prevista per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, ma da adesso si applicherà anche all’Ecobonus , al Sismabonus e al Bonus ristrutturazioni. Tale obbligo permane a partire dal 12 dicembre anche per la cessione delle rate residue non fruite, delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, purché perfezionato dal 12 novembre 2021, cioè la data in cui è entrato in vigore il decreto antifrode, poi recepito dalla Legge di bilancio 2022.
Non rientrano le attività di edilizia libera di entità minore e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Bonus edilizi 2022: ecco chi non è sottoposto agli obblighi
L’Agenzia delle entrate ha inoltre definito riguardo i bonus edilizi 2022 che esiste una particolare categoria non sottoposta a questi obblighi. Precisamente “non sussiste l’obbligo di asseverazione delle spese e del Visto di conformità” per i contribuenti che:
- siano stati destinatari di fatture da parte di un fornitore;
- abbiano completato i pagamenti a loro carico ed abbiano già richiesto la cessione:
- attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario;
- mediante sconto in fattura;
- mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, pur non avendo ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate”.
Tuttavia, per le fatture successive a quelle per le quali l’opzione è già stata effettuata,l’asseverazione dovrà riguardare il costo complessivo dell’intervento.