Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge numero 11/2023 del 16 febbraio scorso che contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti fiscali, è entrata in vigore la normativa che ha sancito il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus ed i bonus edilizi minori. Ma per alcune persone ancora possibile ottenerlo. Come mai? Stiamo parlando di alcune particolari opzioni di cessione.



Bonus edilizi: chi può ancora ottenerli

In particolare le eccezioni sono previste a coloro che hanno sostenuto le spese per gli interventi sulle villette unifamiliari abitazioni aventi ingresso autonomo rientranti nel decreto bilancio numero 34/a 2020, purché in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge che sia stata presentata alla Cila quindi la comunicazione di inizio lavori asseverata.



Nell’ambito del condominio invece saranno esenti dal blocco tutti gli interventi considerati all’articolo 119 comma 13 ter del decreto rilancio purché prima delle entrate in vigore della normativa abbiano adottato la delibera assemblare di approvazione dei lavori e presentato la Cina. Tutti gli interventi che hanno comportato la demolizione e ricostruzione di edifici entro il 17 febbraio inoltre dovrà essere presentata l’istanza per ottenere il titolo abilitativo relativo all’intervento da porre in essere.

Bonus edilizi: per chi è valida la deroga

In caso di Sismabonus acquisti la deroga è valida per gli immobili per i quali sia già stata effettuata la registrazione del contratto preliminare di compravendita oppure stipulato il contratto definitivo.



Si applicano alle opzioni relative agli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 sempre del decreto rilancio e che prima del 17 febbraio abbiano presentato domanda per il titolo abilitativo e siano stati iniziati i lavori. In questo caso la cessione del credito è sempre consentita, mentre al di fuori di questi casi sarà possibile soltanto la detrazione IRPEF con le modalità prescritte per ciascun bonus.