Bonus edilizi, in scadenza al 4 aprile le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, relative agli interventi di ristrutturazione effettuati anche mini condomini, cioè quegli edifici che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore. Ci sono però alcune criticità, come sottolinea il Sole 24 Ore, in merito a questa possibilità che potrebbe penalizzare alcune categorie di contribuenti che potrebbero vedere non riconosciute le esenzioni dall’Agenzia delle Entrate. Questo adempimento fiscale infatti, è funzionale alla precompilata, ma in alcuni casi non è obbligatorio.
Si tratta ad esempio del caso in cui tutti i condomini abbiano optato per la detrazione, e non per la cessione del credito o sconto in fattura. In altri casi, anche se non c’è amministratore, bisognerà tenere conto delle singole scelte. Per gli edifici residenziali che non sono soggetti ad amministrazione detti mini condomini quindi, le norme sugli esoneri non risultano molto chiare, ed il rischio potrebbe essere quello di commettere errori, perchè se c’è anche un solo condomino che ha scelto di optare per sconto o cessione allora la comunicazione per la precompilata va inviata entro i termini.
Bonus edilizi, obbligatorietà comunicazione spese mini condomini dipende dalle singole scelte
Termini in scadenza al 4 aprile per la comunicazione degli interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica effettuati grazie ai benefici dei bonus edilizi. Per gli edifici residenziali che non hanno amministratore però la scelta di questo adempimento potrebbe comportare dei rischi. Le esenzioni infatti alla dichiarazione sono poco chiare, perchè come viene specificato nelle Faq di Agenzia Entrate, sono riconosciute o meno in base alla scelta dei singoli condomini: “Anche quando nella totalità degli interventi sulle parti con comune tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito o sconto in fattura in luogo della detrazione“.
Il problema evidenziato dal Sole 24 Ore, si verificherebbe nel caso in cui anche uno solo di tutti i condomini decida di beneficiare del rimborso in dichiarazione delle spese o della cessione, in controtendenza tispstto agli altri, per far scattare l’obbligo della dichiarazione di tutte le spese. E in questo caso, bisogna considerare anche che, se ci dovessero essere errori nei dati, il rischio di sanzione resta elevato. Anche se il prezzo da pagare sarebbe in molti casi sproporzionato rispetto all’eventuale danno arrecato al fisco per l’inesattezza o l’omissione.