Mediante il modello F24, tutte le imprese che hanno l’intenzione di richiedere i crediti di imposta per ottenere in compensazione le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, dovranno necessariamente avvalersi di alcuni codici tributo. Questo consentirà di ottenere la parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti. Ecco quali sono.

Bonus energia imprese: tutti i codici tributo

L’elenco completo dei codici tributo deve essere preso in considerazione dagli uffici amministrativi delle imprese che hanno intenzione di ottenere una parziale compensazione di tutti gli oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. I codici per l’ottenimento del bonus energia imprese, dovranno essere inseriti all’interno del modello F24 utile ad ottenere il credito d’imposta. La sezione orario è quella in cui vanno indicati i codici Nella colonna importi a credito compensati oppure nel caso si proceda a riversare il credito compensato, Nella colonna in porti a debito versati. È necessario anche indicare l’anno di riferimento Nella colonna omonima apposita.

Bonus energia imprese: elenco dei codici

Credito compensabile entro il 31/12/2023 relativamente al 1 trimestre 2023:



  • “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7011” denominato “credito favore delle imprese non d’imposta a energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

Credito compensabile entro il 30/09/2023 (relativamente a dicembre 2022):



  • “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “6995” denominato favore delle imprese non “credito d’imposta a energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176”.

Credito compensabile entro il 30/09/2023 (relativamente a ottobre-novembre 2022):



  • “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6985” denominato favore delle imprese non “credito d’imposta a energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Credito compensabile entro il 30/09/2023 (III trimestre):

  • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.