Il bonus facciate 2022 rientra tra le categorie di bonus edilizi che però può essere incassato anche attraverso lo sconto in fattura. Con la risposta all’interpello 385 del 20 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate impedisce la correzione di eventuali errori all’interno dello sconto in fattura, evidenziando la possibilità per il contribuente della detrazione fiscale.
Bonus facciate 2022: gli errori comuni dei contribuenti, come rimediare?
La risposta dell’Agenzia delle entrate intende chiarire un caso in cui un contribuente aveva usufruito del bonus facciate 2022 pur riscontrando un errore poiché non era stato inserito all’interno la possibilità dello sconto in fattura. In questo caso purtroppo non è prevista la possibilità di inserire la nota di variazione (di credito) e quindi la possibilità di redigere un nuovo documento contabile, per questo la fattura non può essere corretta. L’Agenzia delle entrate suggerisce al contribuente di poter recuperare l’importo attraverso la detrazione fiscale.
Tuttavia il ricorso a questa modalità comporterà inevitabilmente una perdita perché il corrispettivo pagato entro il 2022 per il bonus facciate è del 60% della spesa, con la detrazione fiscale naturalmente l’importo sarà nettamente inferiore e pari al 50%. Resta uno scoperto del 10% pagato dal contribuente di tasca propria, a causa dell’impossibilità di correggere questo errore.
Bonus facciate 2022: cosa può causare l’errore
Un errore del genere può essere causato dalla mancata comunicazione sul sito dedicato ai bonus edilizi Per l’esercizio dell’opzione per lo sconto.
Il contribuente aveva quindi pensato di poter modificare la fattura originaria in modo da beneficiare dell’opzione, ma l’Agenzia delle entrate ha stroncato questa ipotesi sul nascere:
“La mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo)”.