La fine della relazione è ormai ufficiale anche se qualche formalità rimane ancora da esperire. Alla vigilia di Natale, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e Charles Michel Presidente del Consiglio europeo, hanno apposto, unitamente al Premier britannico, la loro firma in calce al trattato che regolerà i rapporti commerciali futuri tra Unione europea e Regno Unito. Tra le prime certezze del divorzio vi è che a passare gli alimenti, almeno per un po’, sarà la Gran Bretagna, anche perché era già scritto nero su bianco nell’accordo di recesso entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Li il Regno Unito si era impegnato a onorare tutti gli obblighi finanziari legati alla sua partecipazione all’Ue e, in particolare, tutti i suoi impegni fino al 31 dicembre 2020, nonché gli altri obblighi di finanziamento dell’Unione già assunti che dovrebbero andare oltre questa data. Secondo le prime stime non ufficiali, tale impegno corrisponderebbe a una cifra tra i 45 e i 60 miliardi di euro.
Circa millecinquecento pagine, divise in 7 sezioni, a loro volta divisi in numerosi capitoli e oltre 30 ponderosi allegati hanno sigillato la fine di un legame mai semplice. Quando si hanno visioni e persino sogni così diversi sul proprio futuro nessun matrimonio dura a lungo e raramente è felice. L’Europa dei paesi core, con il suo sogno di un “ever closer union”, talmente concreto da farne un obiettivo giuridico dei trattati istitutivi, sin dai preamboli di quello di Roma (oggi il principio è contenuto anche nell’art. 1 del TUE). E il Regno Unito, a cui quel principio faceva venire l’orticaria tanto da provare più volte a rimuoverlo (l’ultima proposta a mia memoria è del 2014).
Un matrimonio e poi anche un divorzio basati su un grande equivoco. Il fraintendimento britannico “originario”, quello che non ha visto (o finto di non vedere) la scritta ai cancelli d’ingresso proclamante l’accennato anelito alla sempre maggiore progressiva integrazione dell’Unione laddove la Gran Bretagna vedeva solamente un mercato. E l’equivoco nella fase di separazione, anch’esso non chiaro quanto cosciente, proprio sull’idea di mercato. Un’idea apparsa a molti ottocentesca con cui Londra ha provato a giustificare l’evidente distonia tra obiettivi (“a new bold relatioship”) e mandato politico della trattativa (“bringing back”). Sin dall’inizio della sua interlocuzione il Governo di sua maestà è sembrato sovrapporre, confondendoli, concetti cardine quali: area di libero scambio, mercato comune e mercato interno nel goffo tentativo di godere dei vantaggi di quest’ultima fase evolutiva spacciandola per la prima.
L’Ue ha scelto molti anni fa di non essere un’area di libero scambio, in competizione proprio con l’Efta di cui si era resa principale sponsor la Gran Bretagna uscendone successivamente abbastanza scornata dal fallimento del tentativo. Non è più da tempo di un (mero) “mercato comune”, il cui principio caratterizzante era non solo e non tanto l’abbattimento dei dazi e delle restrizioni quantitative, ma quello della non discriminazione tra merci, persone, servizi nazionali e degli altri Paesi aderenti. L’Ue era ed è, almeno dall’Atto Unico – apripista la Corte di Giustizia con la sua famosa sentenza Cassis de Dijon -, qualcosa di molto di più. Essa gode dei tratti essenziali di un mercato interno che aspira a non distinguersi dai singoli mercati nazionali. Perché ciò accadesse non bastava non discriminare. Occorreva un enorme atto di fiducia reciproca tra Paesi. Il principio del “mutuo riconoscimento” è stato per questo la stella polare con cui la Corte di Giustizia ha consentito la libera circolazione dei fattori della produzione secondo le regole del Paese di origine facendosele bastare.
In virtù di tale principio le banche inglesi autorizzate da Londra potevano prestate i loro servizi in tutto il continente (il “passaporto” perduto), o il diploma universitario di un Paese è attualmente riconosciuto negli altri Paesi Ue con poche formalità, o la pasta può chiamarsi pasta anche se è fatta con il grano tenero – per noi una bestemmia – se il suo commercio è lecito nel Paese di origine. Ma proprio per questo, perché la fiducia è una cosa la dabbenaggine tra Stati un’altra, l’attuale forma del mercato europeo è, soprattutto, una monumentale opera del diritto. Un prodotto “artificiale”, creato dal nulla, dai tanti mercati locali che sino al finire degli anni ’50 convivevano sul continente.
Non era lontanamente immaginabile una competizione equa tra le imprese se esse non obbedivano a standard sociali, fiscali, ambientali e climatici identici e definiti in un contesto normativo comune (il cosiddetto level playing field). Ed era immaginabile consentire ai Paesi di barare al gioco sussidiando le loro aziende? Ovviamente no, da qui una stringente normativa sugli aiuti di Stato (oggi contenuta negli artt. 107 e ss. del TFUE) al fine proprio di evitare la possibilità di concorrenza sleale. E siccome “nissuno è fesso”, men che meno gli Stati, che fine poteva allora fare la pretesa inglese di accedere a questo grande mercato senza rispettare le medesime regole e senza prestare deferenza al medesimo arbitro (il diavolo incarnato dalla Corte di Giustizia)? Quella che la realtà si è incaricata di farle fare. La parte centrale dell’accordo, che ha provato a drizzare la gambe ai cani dal momento che Londra aveva deciso comunque di lasciare l’unione doganale e il mercato unico e di non riconoscere la Corte di Giustizia, prevede proprio dei meccanismi di adesione britannica al level playing field europeo e un controllo sul suo rispetto.
La Gran Bretagna si impegna dunque, in cambio della libera circolazione delle sue merci (senza tariffe e restrizioni quantitative, dunque, ma con barriere regolamentarie) a conformarsi – sia sotto il profilo della non regressione, sia di un eventuale futuro adeguamento di natura evolutiva – al regime europeo in materia di aiuti di Stato e agli standard sociali, fiscali, ambientali e climatici dell’Unione. Se tali regole non verranno rispettate vi sarà comunque un’autorità terza (un meccanismo arbitrale particolarmente snello e veloce) che sancirà la possibilità di applicare delle misure di rappresaglia commerciale (ad esempio, sotto forma di dazi). Dunque se si guarda la sostanza delle cose, in termini di “sacrificio” di sovranità poco cambia perché poco poteva cambiare. La vera sostanziale differenza la farà la rinuncia a contribuire a forgiare le norme a cui il Regno Unito dovrà attenersi pena la perdita dell’accesso al mercato, la rinuncia al cardinale principio del mutuo riconoscimento che mette a serio rischio 122 miliardi di export di servizi che rappresentano circa il 20% del suo Pil (verso lo 0,1% della pesca), una perdita secca di investimenti diretti che hanno già preso il volo, un drammatico impoverimento del suo mercato del lavoro e un severo danno complessivo alla sua economia in epoca di Covid. Danno che in caso di no deal era stimato dall’Ocse in una perdita di crescita del Pil pari a 2-2,5% nei primi due anni, una caduta degli investimenti privati del 9% nel primo anno e un aumento dell’inflazione di tre quarti di punto. Ma che anche in presenza di un accordo di libero scambio del tipo concluso viene stimato dallo stesso Governo britannico nel 4% di Pil in meno nel medio periodo.
Certo, si potrebbe dire, la “libertà” ha un prezzo che vale sempre la pena di pagare. Ma anche qui la delusione britannica potrebbe essere cocente. E non solo perché, come spiegato, Londra se vorrà stare nel mercato Ue nei limitati ambiti in cui le è concesso, non potrà certo fare ciò che vuole delle sue leggi. Quanto meno di quelle incidenti sulla competitività delle sue imprese. Dice bene Robin Niblett, direttore della Chatham House, think tank londinese: “Sovereignty in international affairs in the 21st century is about securing outcomes, not about preserving autonomy”. Perché la sovranità nel XXI secolo, tolti i casi della Corea del nord e pochi altri, è un valore dinamico e relativo, non assoluto. L’Italia aveva in Afghanistan il secondo contingente Nato dopo gli Stati Uniti in un luogo dove per gli interessi italiani vi erano solo capre e montagne. Eppure da quei vincoli è dipesa la sua vera libertà. La stessa Londra ha i suoi sommergibili nucleari nella costa est degli Stati Uniti, alla base di King’s Bay, dove vengono caricati i missili americani. La sovranità è dunque oggi nelle dinamiche internazionali una moneta di scambio, un investimento che deve avere un ritorno e ogni giudizio deve focalizzarsi su quel ritorno. Non un totem da venerare.