Se un adolescente lasciato solo “dalla scuola e dalle istituzioni” e che non ha avuto sostegno pubblico e sociale finisce per reagire in maniera aggressiva nei confronti di chi pratica su di lui del bullismo, l’ordinamento deve essere “sensibile”. Con questa motivazione la Cassazione ha accolto il ricorso della famiglia di un ragazzo calabrese che aveva finito per dare un pugno ad uno dei suoi “aguzzini”, dando accoglimento alla richiesta di non procedere al risarcimento di 18mila euro previsto in secondo grado. Come riportato da Tgcom24, la Cassazione nel verdetto 22541 chiede:”Nell’attesa che si diffondano forme di giustizia riparativa specificamente calibrate sul fenomeno del bullismo ferma la necessaria condanna tanto dei comportamenti prevaricatori e vessatori quanto di quelli reattivi, la risposta giuridica, nel caso affrontato, non avrebbe dovuto ignorare le condizioni di umiliazione a cui l’adolescente in questione è stato ripetutamente sottoposto”.



BULLISMO, CASSAZIONE:”REAZIONE VITTIMA LECITA SE…”

Dieci anni sono trascorsi dal litigio tra i due compagni di scuola. Secondo la Corte d’Appello, “essendo il comportamento offensivo e persecutorio della vittima collocato in una fase temporale diversa da quella della reazione di Francesco, quest’ultimo non aveva agito per legittima difesa, ma per aggredire fisicamente il proprio rivale”. Dunque la reazione “a freddo” non andava “perdonata”. Diverso il responso della Cassazione, secondo cui “quando l’autore della reazione e’ un adolescente, vittima di comportamenti prevaricatori, reiterati nel tempo, occorre tener conto che la sua personalità non si è ancora formata in modo saldo e positivo rispetto alla sequela vittimizzante cui è stato sottoposto”. Dunque è “prevedibile – proseguono gli ermellini – che la vittima possa reagire con comportamenti aggressivi internalizzati che possono trasformarsi, con costi particolarmente elevati in termini emotivi, in forme di resilienza passiva e autoconservativa, evolversi in forme di autodistruzione oppure tradursi, come in questo caso, in comportamenti esternalizzati aggressivi”. Così, per la Cassazione, “in assenza di prove circa come le istituzioni, la scuola, in particolare, fossero intervenute per arginare il fenomeno del bullismo e per sostenere Francesco R., mancando anche la prova di espressioni di condanna pubblica e sociale del comportamento adottato dai cosiddetti bulli, non era legittimo attendersi da parte di Francesco, adolescente, una reazione razionale, controllata e non emotiva”. I supremi giudici, infine, concludono che non andavano ignorate “le condizioni di umiliazione” subite dal ragazzino, e dunque non si può “decontestualizzare”.

Leggi anche

Ali Agca: "Emanuela Orlandi rapita dai servizi segreti, il Papa la consegni"/ Famiglia: "Non è credibile"Sediqa Moshtaq: chi è/ 38enne afghana scappata dalle mani dei talebani con un appello al Tg1