Secondo i magistrati romani, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, i due principali imputati dell’inchiesta Mondo di Mezzo, hanno inquinato per anni le scelte politiche e gli enti pubblici capitolini. E’ questo in estrema sintesi quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a 10 anni di carcere per l’ex Nar Massimo Carminati, e a 12 anni e 10 mesi per il “ras” delle cooperative Salvatore Buzzi, giunta lo scorso 9 marzo (processo d’appello bis): “Nella scelta della pena – si legge – come nell’aggravante dell’articolo 416, questa Corte ha tenuto conto del ruolo svolto da Salvatore Buzzi, unitamente a Massimo Carminati, di vertice e organizzatore della compagine associativa semplice collegata alla gestione delle cooperative, orientandone le scelte e le numerose condotte illecite in materia pubblica, finalizzata a lucrare dal settore degli appalti pubblici”.



I magistrati sostengono come l’attività dei due abbia “inquinato persistentemente e pesantemente, con metodi corruttivi pervasivi e per gran tempo, le scelte politiche e l’agire pubblico dell’ente locale (nelle intercettazioni il prestigio della pubblica amministrazione è ben poca cosa, essendo la Pa descritta come una ‘mucca’ cui occorre dare nutrimento al fine di poterla ‘mungere’)”. La condanna dello scorso inverno era giunta dopo che la Cassazione aveva fatto cadere, il 22 ottobre del 2019, le accuse di associazione mafiosa, ed ora bisognerà attendere la chiusura definitiva del processo con l’ultimo grado di giudizio.



BUZZI E CARMINATI INQUINARONO SCELTE POLITICA: “EPISODIO CRIMINOSO GRAVE”

L’episodio criminoso di organizzatore è eccezionalmente grave – si legge ancora sulle motivazioni – perché l’agire è diretto alla surrettizia gestione della macchina amministrativa degli appalti dell’ente locale della città Capitale del Paese – si legge – sfruttando le grandi capacità possedute di insinuarsi, con regole spartitorie, qualunque fosse il colore politico dell’amministrazione locale”.

La corte d’Appello romana comunque conclude: “Non viene individuata alcuna condotta costituente violazione di segreto di ufficio. Né – concludono i giudici nelle motivazioni – viene individuato alcun comportamento che abbia come esito quello di interferire, condizionandone i risultati, con l’attività procedimentale che governa la materia e realizzata dai competenti organi amministrativi”.