Se si cade in pausa caffè e ci si fa male, non si può parlare di infortunio sul lavoro: è questa la sentenza emessa dalla sezione Lavoro della Cassazione, che ha quindi dato ragione all’Inail nell’ambito di una controversia con un’impiegata che, all’epoca dei fatti, si trovava in servizio presso la Procura della Repubblica di Firenze. A raccontare la vicenda è il quotidiano “Huffington Post”, che spiega come la donna si fosse infortunata a un polso, franando a terra mentre stava rientrando in ufficio da un vicino bar presso il quale aveva bevuto un caffè in compagnia di due colleghe.
In prima battuta, il tribunale e la Corte d’appello di Firenze avevano accolto il ricorso della lavoratrice, in quanto la pausa “era stata autorizzata dal datore di lavoro, visto che era assente il servizio bar all’interno dell’ufficio”. Nonostante questo verdetto, l’Inail ha deciso di tentare la via della Cassazione, ritenendo che non si possano ravvisare “nell’esigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l’attività lavorativa”.
INFORTUNIO SUL LAVORO? NON IN PAUSA CAFFÈ: IL VERDETTO DELLA CASSAZIONE
Citiamo ora le parole della Corte di Cassazione, che, in merito a questa vicenda, ha dichiarato: “È da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio subìto dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dall’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, poiché la lavoratrice, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta a un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa e incidente”.
Per la Suprema Corte è del tutto irrilevante la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro: “Non può essere ricondotta a ‘occasione di lavoro’ l’attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo e di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro”.