Nessun ricorso da parte del Genoa per l’utilizzo di Claudio Marchisio nella gara di domenica contro il Grifone. Ieri era circolata la possibilità che la società rossoblu potesse far ricorso appellandosi all’articolo 5 del regolamento. Il giocatore era stato convocato in Nazionale ma il centrocampista bianconero non aveva risposto alla convocazione e in tal caso avrebbe dovuto rimanere fermo per 5 giorni.
Ecco il testo Art. 5 Limiti imposti ai calciatori: «Un calciatore che sia stato convocato dalla propria Federazione per far parte della rosa di una delle sue squadre nazionali non ha diritto, salvo diverso accordo con la relativa associazione, a giocare per la società con la quale è tesserato durante il periodo dello svincolo.. La suddetta limitazione imposta sulla possibilità di giocare per la società deve inoltre essere prolungata di 5 giorni qualora il calciatore, per un motivo qualsiasi, non abbia voluto o potuto rispondere alla convocazione»
La non possibilità del ricorso nasce dalla seconda riga dell’articolo che dice: «salvo diverso accordo con la relativa associazione». Tra Juventus e Nazionale c’è stato infatti un accordo e dunque il giocatore non ha rifiutato la convocazione. Caso dunque smontato e impraticabile in meno di 24 ore.