Sta destando grande scalpore nel mondo dello sport la decisione del Consiglio di Stato che, secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani nazionali, avrebbe dichiarato “illegittima la tessera del tifoso”. In realtà, però, questa affermazione non è del tutto corretta da un punto di vista tecnico-legale e, quindi, merita un adeguato e corretto approfondimento. Per fare ciò occorre ricostruire la vicenda. L’Associazione Federsupporter (associazione che rappresenta e tutela gli sportivi quali consumatori dello spettacolo sportivo) ed il Codacons avevano denunciato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) una presunta pratica commerciale scorretta adottata dalle società sportive nell’assegnazione delle tessere del tifoso. Ed infatti, i suddetti enti lamentavano l’incomprensibile connessione strumentale tra il rilascio della tessera (volta ad uno scopo sociale, ovvero garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive) e la sottoscrizione di prodotti finanziari/commerciali ad essa legata. Per ottenere la tessera, e quindi potere acquistare biglietti ed abbonamenti, i tifosi erano costretti ad acquistare anche una carta di credito ricaricabile emessa da un circuito bancario partner dei vari club calcistici. Quest’ultima circostanza, secondo Codacons e Federsupporter, sarebbe un’evidente violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle pratiche commerciali in quanto andrebbero a condizionare le scelte economiche dei tifosi-consumatori. Ciononostante, l’Autorità Garante archiviò la pratica non ravvisando alcun profilo di violazione concorrenziale del mercato in merito alle pratiche adottate per il rilascio della tessera del tifoso. Avverso tale provvedimento di archiviazione, le stesse parti decisero di volere ottenere giustizia mediante ricorso al Giudice competente per materia, ovvero il TAR del Lazio, affinché si pronunciasse sul merito della vicenda e riformasse il provvedimento di archiviazione emanato dall’AGCM. Nel presentare il ricorso, le parti chiesero che lo stesso TAR, prima ancora di discutere e decidere la vicenda in un processo, emettesse comunque un provvedimento “cautelare” (cioè d’urgenza)  al fine di potere meglio tutelare le proprie pretese. Tali provvedimenti possono essere specifici (ad esempio sospendere la vendita di un determinato prodotto finché non se ne attesti la sua nocività, ecc.) o “innominati”, nel senso che sarà lo stesso Giudice a stabilire quali misure adottare per tutelare fin da subito le pretese dei ricorrenti.



Non avendo gli atti delle parti, non ci è possibile stabilire che tipo di misura cautelare Federsupporter e Codacons abbiano richiesto nel loro ricorso. Possiamo solo immaginare che, probabilmente, abbiano prospettato il blocco della vendita delle tessere del tifoso abbinate alle carte di credito. Nel nostro caso, però, il TAR Lazio ha respinto con una sua ordinanza la richiesta cautelare avanzata dai ricorrenti, rinviando la causa per la discussione e la relativa decisione nel merito. Non contenti, i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato proprio contro l’ordinanza del TAR Lazio che respingeva la loro istanza di richiesta cautelare. E qui è notizia dei giorni nostri. Il Consiglio di Stato (con ordinanza e non con sentenza, che è ben diverso!) ha pertanto accolto l’appello e ha riformato la precedente ordinanza del TAR Lazio “limitatamente per la sollecita fissazione dell’udienza di merito di primo grado”. Ciò significa che il Consiglio di Stato non si è pronunciato nel merito della vicenda stabilendo  l’illegittimità della tessera del tifoso (non ne aveva i poteri perché era stato chiamato a giudicare limitatamente all’ordinanza che aveva negato una misura cautelare), ma ha invitato il TAR Lazio a fissare velocemente l’udienza di primo grado affinché tale vicenda sia decisa nel merito rapidamente. Ovviamente, e ciò è spunto di particolare interesse, l’ordinanza del Consiglio di Stato è stata motivata dal fatto che, effettivamente, l’abbinamento inscindibile tra il rilascio della tessera del tifoso (istituita per una finalità di pubblica sicurezza) e la sottoscrizione di un contratto con un istituto bancario per il rilascio di una carta prepagata potrebbe condizionare indebitamente la scelta del tifoso, generando quindi una presunta pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice Civile e del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). La vera partita, pertanto, dovrà dunque essere ancora giocata davanti al TAR del Lazio che, pertanto, dovrà pronunciarsi, andando a stabilire una volta per tutte se la decisione di archiviazione della AGCM in merito alla tessera del tifoso sia legittima oppure no.



Certo, una cosa è vera, ossia che la motivazione espressa dal Consiglio di Stato pesa ed è molto chiara, e potrebbe aprire nuovi scenari sulle modalità di assegnazione della tessera del tifoso. Per il momento, però, non vi è nessuna sentenza di illegittimità che, eventualmente, dovrà essere stabilita in altre sedi e da altri organismi; magari proprio dallo stesso Consiglio di Stato che, nel processo amministrativo, rappresenta l’ultimo grado di giudizio avverso le sentenze di primo grado emesse dai TAR nazionali.

Avv. Matteo Pozzi

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