Di recente l’Agenzia delle Entrate ha risposto in che modo comportarsi nei casi di cambio impresa e contestuale invio della CILAS a fronte dei lavori di ristrutturazione in un condominio o in un’unità immobiliare specifica. Il caso specifico riguardava l’intervento del Superbonus proprio negli stabili condominiali.
La normativa vigente sostiene che per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura (opzioni oramai quasi inesistenti), gli interessati avrebbero dovuto inviare la cosiddetta “Comunicazione di inizio lavori asseverata al Superbonus” in tempo, ovvero entro il 17 febbraio di quasi due anni fa, il 2023. Ed entro il mese di marzo dello scorso anno evidenziare i costi sostenuti per il Superbonus.
Cambio impresa e CILAS: si perde l’agevolazione?
Ora il punto su cui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate è chiaro: con un cambio di impresa e invio corretto della CILAS (nei tempi e condizioni dettate dalla normativa in vigore), c’è il rischio che non si possano ottenere le agevolazioni legate al Superbonus?
L’agenzia governativa ha risposto che a patto di aver rispettato le condizioni sopra esposte, anche cambiando l’impresa addetta ai lavori lo sconto in fattura viene validato in egual modo.
Il cambio ditta dunque, non preclude l’ottenimento delle agevolazioni. All’interno della circolare viene specifica la possibilità di continuare i lavori anche dopo il 30 marzo del 2024, e nonostante i diretti interessati abbiano voluto cambiare l’azienda incaricata all’intervento edilizio.
Sconto in fattura dopo il cambio dell’impresa
Le regole previste nell’articolo 121 del decreto Rilancio sanciscono la possibilità di applicare al condominio richiedente lo sconto in fattura (piuttosto che prevedere una detrazione fiscale come si farebbe al singolo individuo), e permettere alla nuova azienda incaricata di finalizzare i lavori di emettere una fattura scontata al settanta per cento.
L’amministratore di condominio è dunque autorizzato a poter saldare la fattura con il residuo (che ammonta al 30% sul totale), così da non compromettere l’ottenimento dei benefici fiscali legati al Superbonus.