Da oggi anche le mance sono soggette a tassazione: quelle dichiarate saranno tassate al 5% ma anche quelle soggette ad IRPEF poiché sono considerate componenti reddituali effettive e aumenteranno l’ISEE, riducendo la possibilità di detrazioni di lavoro dipendente del percettore. Ciò si vince dalla lettura incrociata delle indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare a 26/e pubblicata il 29 agosto 2023 che ha come oggetto e chiarimenti interpretativi sulla possibilità di detassare le mance percepite dal personale impiegato in strutture Ho.re.ca.
Camerieri e mance: da oggi tassate in dichiarazione dei redditi
La normativa è stata perfezionata attraverso la legge 197/ 2022 del 29 dicembre 2022, in particolare con riferimento all’articolo 1, commi da 58 a 62. Il comma 59 infatti specifica che le disposizioni “per il riconoscimento della spettanza per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva” relativa alle mance.
Quindi anche le mance percepite dovranno essere dichiarate nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dei redditi, siano esse detassate o no e verranno considerate a tutti gli effetti reddito del lavoro dipendente.
Nella circolare in convento l’Agenzia delle Entrate ha riportato quanto stabilito l’articolo 51 comma 1 del DPR 917/86 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi). Sulla base della normativa vigente il reddito del lavoro dipendente è costituito da tutte le somme percepite a qualunque titolo nel periodo d’imposta, questo anche sotto forma di erogazione liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi l’esistenza stessa del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l’inclusione nel relativo reddito prodotto di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore tra quelle somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi allo stesso, le cosiddette mance.
Camerieri e mance: mance e erogazioni liberali, la differenza
Questa infatti è la differenza dalle altre erogazioni liberali: le mance sono state percepite nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro. È per questo che l’Agenzia delle Entrate ha interpretato le mance come reddito da lavoro dipendente analizzando i requisiti soggettivi per fruire della tassazione agevolata che prevede la possibilità per il lavoratore del settore privato, gli impiegati nelle strutture ricettive negli esercizi di somministrazione di elementi e bevande, di fruire di una tassazione agevolata sulle mance attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%, che viene adoperata al posto dell’irpef progressiva entro il limite del 25% del reddito percepito in un anno per le prestazioni di lavoro.
Tale agevolazione viene concessa A patto che nell’anno fiscale precedente, il contribuente non abbia superato €50.000 di reddito da lavoro dipendente. Il tetto massimo del reddito isee deve necessariamente però comprendere anche l’incasso di eventuali mance dichiarate, sia quelle soggette a tassazione sostitutiva che quelle ricadute nell’irpef.