Nell’intervista al Sussidiario

, tra i tanti spunti di interesse, Enzo Cheli ha evidenziato una circostanza importante. L’emotività nei comportamenti ha portato a una moltiplicazione dei provvedimenti per fronteggiare l’emergenza, e la successione rapidissima con la quale sono stati emanati ha sconcertato e disorientato l’opinione pubblica.



Cerchiamone riscontro, a partire dal sito del Governo, dove campeggia una sezione dedicata alla “Emergenza Coronavirus Covid-19”. In essa vi sono tre sezioni: una prima dedicata al Dpcm 3 dicembre 2020 (per le misure dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021), una seconda sulle misure adottate dal Governo a partire dal 30 gennaio 2020, una terza sulle Faq (le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo), a sua volta suddivisa in Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021 e in Faq relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (gialla, arancione, rossa), peraltro in aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm 3 dicembre 2020.



Già il quadro e l’intreccio delle date non sembrano aiutare particolarmente il fruitore del sito che voglia comprendere lo stato dell’arte (anche se la grafica e i colori, va detto, aiutano un po’ ad orientarsi).

Ma la vera criticità viene alla luce se si apre la sottosezione dedicata alle misure adottate dal Governo a partire dal 30 gennaio 2020. Senza entrare nella tipologia dei provvedimenti e nei loro contenuti, una semplice distribuzione mese per mese pare in grado di evidenziare il susseguirsi repentino di un gran numero di atti, con le conseguenti difficoltà, per chiunque, a districarsi. A gennaio abbiamo provvedimenti nei giorni 30 e 31; a febbraio nei giorni 1, 3, 4, 6, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 28; a marzo nei giorni 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 28; ad aprile nei giorni 1, 6, 10, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30; a maggio nei giorni 7, 9, 12, 13, 15, 16, 21.



Il miglioramento della situazione durante l’estate è ben fotografato anche dalla frequenza degli interventi governativi: a giugno si registrano provvedimenti “solo” nei giorni 3, 9, 11 e 15; a luglio nei giorni 14 e 30; ad agosto il giorno 7; a settembre nei giorni 3, 7, 9 e 10.

La recrudescenza della pandemia nei mesi autunnali trova immediato riscontro in una nuova moltiplicazione dei provvedimenti, quelli a noi più vicini nel tempo.

Il 7 ottobre viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza e viene adottato un decreto legge; il 13 un Dpcm; il 17 un decreto legge e il 18 un Dpcm, che il 21 e il 22 vengono illustrati alle Camere; il 24 un Dpcm; il 27 è il turno del cosiddetto “decreto Ristori”.

Il 3 novembre è la volta del Dpcm che individua le tre aree, gialla, arancione e rossa. Il 4 abbiamo l’ordinanza del ministro della Salute che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità. Il 7 viene approvato il decreto legge Ristori bis, seguito il giorno 20 dal Ristori ter e il 29 dal Ristori quater.

Il 2 dicembre un nuovo decreto legge estende il limite massimo di vigenza dei Dpcm attuativi delle norme emergenziali, portandolo da 30 a 50 giorni, oltre a prevedere ulteriori misure restrittive per il periodo 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.

Prendendo il sito di una Regione a caso (la Toscana), si contano 119 ordinanze dal 21 febbraio al 9 dicembre 2020 (una media di circa 3 a settimana), di cui una trentina revocate, altre modificate o annullate, una manciata confermate ma solo limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni contenute in altre fonti del diritto, statali o regionali. Il tutto accompagnato dalle Faq sulle misure adottate dalla Regione.

E potremmo continuare, aggiungendo magari la ridda di ipotesi, più o meno autorevolmente avanzate, sulle modifiche che si apporteranno nei prossimi giorni, sull’ipotesi di una zona rossa per l’intero Paese, ma con il Governo diviso, sulle richieste dei presidenti delle Regioni (o di alcuni di essi), degli scienziati, dei professori, di qualche presidente locale di Confindustria, e via dicendo.

La situazione è emergenziale, molti Paesi stanno sperimentando analoghe difficoltà, vi è un’indubbia esigenza di flessibilità e di capacità di adattamento a un quadro in rapidissima evoluzione, ma il sistema di produzione delle regole, di definizione e utilizzo degli spazi decisionali dei vari soggetti coinvolti, di certezza del diritto, di valutazione dell’impatto delle norme non possono sopportare troppo a lungo un tale stravolgimento.

Uno sforzo di maggior chiarezza andrebbe fatto, almeno laddove possibile. Se non altro nelle Faq, se devono avere una qualche utilità. Quello che segue è però quanto si legge sul sito del Governo in relazione alle sanzioni applicabili in relazione ai divieti di spostamento previsti durante le prossime festività:

“(…) Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto articolo 1, comma 4, del Dpcm si richiami all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con Dpcm (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. n. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, posti dall’articolo 1, comma 4, del Dpcm 3 dicembre 2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all’articolo 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile”.