La Corte europea dei diritti dell’uomo torna alla ribalta dell’opinione pubblica e della politica dai proclami allarmistici alimentati, con un po’ troppa disinvoltura, dalla consueta giostra della disinformazione. Occorre fare un po’ di chiarezza e ragionare così su quanto accaduto con pacata serenità. Nei giorni scorsi, la Grande camera della Cedu ha respinto il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 con la quale i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il così detto ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. La decisione, innescata da un ricorso presentato da un affiliato alla ’ndrangheta, tal Marcello Viola, ha prodotto un’enorme attenzione mediatica sul presupposto che la sentenza aprirà le porte del carcere di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo per reati di mafia e terrorismo.
Cerchiamo allora di capirne di più, provando a fare un po’ di chiarezza per diradare timori ingiustificati. Inevitabile partire col chiarire cosa sia l’ergastolo ostativo. Esso altro non è che la condanna al carcere a vita caratterizzato però dall’impossibilità, a differenza del regime ordinario dell’ergastolo, di poter accedere a permessi e benefici previsti invece dalla legge per i detenuti comuni, pur se appunto ergastolani semplici.
L’ergastolo ostativo preclude soprattutto l’accesso al beneficio della liberazione condizionale che il giudice può accordare dopo 26 anni considerando positivamente il percorso riabilitativo del detenuto. Nel nostro sistema, quindi, colui il quale viene condannato all’ergastolo, ovvero quella condanna che comporta il “fine pena mai”, sa che in realtà quel mai può sfumare, trasformandosi in un fine pena a termine. Mantenendo infatti una buona condotta detentiva e partecipando ai percorsi di reinserimento sociale, l’ergastolano ordinario può contare su una sorta di attenuazione di quel mai. Per una precisa scelta del legislatore, l’ergastolo ordinario può trasformarsi, evolversi, facendo lentamente dischiudere le porte del carcere.
Questi benefici, tuttavia, non si applicano a coloro i quali sono condannati per reati non comuni, ovvero quelli legati alla criminalità organizzata o al terrorismo, a meno che l’ergastolano, oltre a comportarsi bene durante la detenzione, non decida di collaborare con la giustizia ovvero dimostri che, pur volendolo fare, non può più svelare altri fatti e scenari non noti all’autorità giudiziaria.
Per dirla allora in breve, se io uccido un paio di vicini di casa e mi becco l’ergastolo, cosa di per sé già difficile (e non per la mia personalità bonaria ma per il sistema processuale in sé), posso serenamente coltivare il progetto di recuperare comunque la mia libertà. Se invece ho ucciso nella qualità di affiliato a un clan di criminalità organizzata, quella speranza sarà assai più flebile in quanto subordinata, esclusivamente, al fatto di dover collaborare a far arrestare i miei sodali e se essi sono già tutti detenuti, dovrò io dimostrare che la mia collaborazione con la giustizia non potrebbe portare alcun beneficio per queste ragioni.
Così individuato quale sia l’oggetto della sentenza e del relativo dibattito mediatico, cerchiamo ora di capire cosa ha stabilito la Corte europea, provando per quanto possibile a non indugiare in eccessivi tecnicismi.
Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tal Viola, affiliato alla criminalità organizzata calabrese, non aveva ottenuto accesso nel corso della sua detenzione all’assegnazione ai benefici come il lavoro all’esterno e i permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagini. Ritenendo che la normativa italiana fosse violativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto integrante un “trattamento inumano e degradante”, il condannato ergastolano si è rivolto ai giudici di Strasburgo e questi, non proprio a sorpresa, gli hanno dato ragione. Contro questa decisione, il nostro governo ha prontamente proposto ricorso alla Grande camera, la quale, a sua volta, pochi giorni fa ha confermato quella decisione respingendo il ricorso dell’Italia.
La Grande camera della corte europea dei diritti umani, respingendo il ricorso presentato dall’Italia, ha così definitivamente confermato che l’ergastolo ostativo previsto dalle nostre leggi viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. Se questo è vero, il punto è comprendere quale sia il reale effetto di questa decisione soprattutto rispetto a quanto troppo superficialmente si è da troppe voci affermato.
Procediamo con ordine. Non vi è dubbio che si tratti di una sentenza di rilievo anche perché nelle condizioni del ricorrente ci sono alcune centinaia di mafiosi, boss e gregari, condannati fra l’altro per le stragi, per terrorismo, senza evidentemente che essi abbiano mai inteso collaborare in alcun modo con la giustizia.
Tuttavia, occorre fare attenzione, e qui veniamo al punto. Per comprendere bene gli effetti di questa decisione e capire bene cosa ha scritto la Corte europea, è necessario andare oltre i facili proclami e andare a leggere nel dettaglio la motivazione della sentenza.
Ebbene, nel dettaglio, i giudici di Strasburgo hanno affermato che “lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena”. Quanto appena riportato risulta essere cosa assai diversa dall’affermazione che si imputa alla decisione di Strasburgo ovvero di aver cancellato l’ergastolo ostativo. La Corte europea non ha quindi prescritto la cancellazione dal nostro sistema dell’ergastolo ostativo. Al contrario, la Corte chiede al nostro paese una “riforma” della normativa che introduca una possibilità da parte del giudice della sorveglianza di procedere a un “riesame” dell’ostatività dell’ergastolo, permettendogli di determinare se, durante l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali da non giustificare più il suo mantenimento in detenzione, non necessariamente essendo costretto a collaborare con la giustizia. La Corte europea, inoltre, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della dissociazione dall’ambiente mafioso, ha evidenziato che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e senza l’automatismo legislativo attualmente vigente.
Pare quindi evidente che la campagna mediatica cui abbiamo assistito in questi giorni risulta fuorviante e non corrispondente alle statuizioni contenute nella sentenza di cui ci stiamo occupando. Riformare la legge sull’ergastolo ostativo, cioè, ripetiamo, quel regime che non prevede benefici né sconti di pena per i condannati al carcere a vita, nei sensi appena chiariti, non vuol dire affatto cancellare l’istituto in questione, ma solo dare al giudice un maggiore margine di valutazione ovvero ciò che l’ordine giudiziario sempre reclama di fronte alle occasioni in cui esso viene ristretto dal legislatore.
Conseguentemente, non corrisponde affatto al vero che la decisione dei giudici di Strasburgo abbia riflessi diretti e immediati sulla situazione di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo ostativo per reati di mafia e terrorismo.
Occorre piuttosto che il nostro legislatore, cioè la politica, quella dei facili proclami, intervenga presto a recepire il principio affermato dalla Corte europea, evitando quindi che i predetti ergastolani possano chiedere di accedere ai benefici previsti e avanzare poi ricorso nel caso i giudici di sorveglianza dovessero negarglieli. Niente affatto scontato inoltre, come pure detto da molti con un po’ troppa leggerezza, che i boss di Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra, i terroristi neri e rossi, i pluriomicidi e gli stragisti potrebbero vedersi riconoscere un indennizzo da parte dello Stato.
Diverse, e senza dubbio legittime, quelle osservazioni formulate da persone altamente qualificate come il procuratore Scarpinato, che per esempio ha sostenuto che la sentenza della Corte europea contiene la pericolosa affermazione che i condannati all’ergastolo ostativo non sono liberi di collaborare con la giustizia perché ciò comporta riconoscere implicitamente che lo Stato non sarebbe in grado di tutelare chi decida di collaborare con esso. Non è questa la sede per sviscerare il tema della dissociazione e quello della collaborazione con lo Stato, ma il punto focale resta il fatto che la Corte europea non ci ha imposto di abolire un istituto importante nella lotta alla criminalità, ci ha solo segnalato la necessità di superare l’attuale automatismo fra revoca della ostatività e collaborazione.
Il pallino, dopo le scelte che farà il legislatore, resterà nelle mani del giudice, al quale esprimerei la piena fiducia nella sua capacità di valutazione caso per caso delle eventuali condizioni in presenza delle quali poter o meno revocare il regime ostativo dell’ergastolano. La severità del giudizio non viene in alcun modo messa in discussione dalla Corte europea. La guardia resta alta e il fronte della lotta alla criminalità non può essere messo in crisi da queste decisioni che invece devono essere lette nell’ottica di attribuire maggior responsabilità decisionale a chi ricopre quel ruolo di giudice e tutore della legge e che ha sempre giustamente criticato il ricorso della politica a meccanismi di presunzione in grado di restringere la piena autonomia di valutazione.
Piuttosto, il 22 ottobre sullo stesso tema si esprimerà la Corte costituzionale. Dopo aver già dichiarato costituzionale l’ergastolo ostativo in passato, la Consulta dovrà ora decidere su un altro ricorso di un condannato per associazione mafiosa. Sarà interessante verificare che posizione prenderanno i nostri giudici delle leggi e se si creerà o meno un conflitto fra le Corti, ma questo è tutto un altro scenario di cui ci dovremo occupare in altre sedi.
Ciò che tuttavia occorre qui ribadire è che la decisione della Corte europea non induce alcun automatismo nella valutazione sulla permanenza del regime ostativo che di per sé non viene minimamente messo in discussione. Si tratterà di verificare come il nostro legislatore, quindi il Parlamento, riterrà di operare. Resta in ogni caso fatta salva la discrezionalità dei giudici e nessun automatismo abolitivo si profila all’orizzonte. Ogni allarmismo sulla decisione della Corte europea appare, lo ripetiamo, del tutto ingiustificato.
Come affermato dal portavoce di Amnesty International, i sentimenti dei familiari delle vittime di crimini orribili restano al primo posto tra le nostre preoccupazioni, condividendo le legittime esigenza di sicurezza espresse da più parti. Nondimeno, i diritti umani si devono applicare a tutti, tutti, non potendo che biasimare l’idea che a determinate persone non debba trovare applicazione il criterio della rieducazione della pena.
L’auspicio è che le questioni delicate come queste conoscano adeguati approfondimenti da parte dei protagonisti della nostra vita pubblica e politica prima di formulare sentenze. Contro le quali non si può, ahi noi, ricorrere neanche alla Corte europea.