Il dialogo fra la Corte europea e la Corte costituzionale sembra funzionare per davvero. A pochi giorni infatti dalla decisione della Corte europea con la quale si è messo in discussione la struttura, e non l’esistenza in sé, dell’ergastolo ostativo, sebbene su un più limitato ambito relativo alla concessione dei permessi premio, la Corte costituzionale recepisce quel principio e modifica l’attuale regime dell’istituto, senza tuttavia operare alcuna forma di abolizione.



Procediamo con ordine, fissando ineludibili premesse di merito.

In primo luogo, occorre precisare subito che non disponiamo di alcuna motivazione della decisione assunta e neanche di quel che si chiama dispositivo di sentenza. La Corte costituzionale ha diramato un comunicato stampa, con il quale si è annunciato il contenuto di una decisione che verrà formalizzata solo fra qualche settimana con la pubblicazione della sentenza. Allo stato nessun giudizio di merito può quindi essere correttamente formulato.



In secondo luogo, occorre ricordare di cosa stiamo parlando, ovvero di quell’istituto previsto dal nostro sistema penale secondo il quale la condanna al carcere a vita è caratterizzato dalla impossibilità, a differenza del regime ordinario dell’ergastolo, di poter accedere a permessi e benefici previsti invece dalla legge per i detenuti comuni. L’ergastolo ostativo preclude soprattutto l’accesso al beneficio della liberazione condizionale che il giudice può accordare dopo 26 anni considerando positivamente il percorso riabilitativo del detenuto.

Per una precisa scelta del legislatore, quindi, mentre per l’ergastolo ordinario può essere possibile procedere a una sua trasformazione che porti a dischiudere le porte del carcere, questa possibilità non è contemplata nei confronti di coloro i quali sono condannati per reati non comuni, ovvero quelli legati alla criminalità organizzata o al terrorismo, a meno che l’ergastolano, oltre a comportarsi bene durante la detenzione, non decida di collaborare con la giustizia ovvero dimostri che pur volendolo fare non può più svelare altri fatti e scenari non noti all’autorità giudiziaria.



Orbene, come anche già si è avuto modo di precisare in occasione della sentenza della Corte europea, anche la Corte costituzionale è intervenuta esclusivamente in merito al meccanismo di superamento dell’ostatività che è stato anche dai nostri giudici delle leggi ritenuto non conforme alla nostra Costituzione. L’ergastolo ostativo in sé quindi non viene affatto superato o abolito ma la condizione della collaborazione come l’unica possibilità di superamento dell’ostatività viene questa sì rimossa, non aprendo le porte del carcere, ma aprendo semplicemente a una maggiore discrezionalità del giudice la valutazione sulla possibilità di ottenimento dei diversi benefici.

Va infine precisato che il caso concreto fatto oggetto di scrutinio di costituzionalità atteneva alla sola preclusione di accesso ai permessi premio e non anche a tutti gli altri possibili benefici. Occorrerà quindi comprendere quali conseguenze ci saranno rispetto a questi altri benefici penitenziari, fermo restando che appare non rinviabile un intervento risolutivo e sistematico del legislatore in grado di dare un assetto definitivo all’istituto in parola.

Certo, la portata della decisione appare rilevante se si considera che analoghi scrutini di costituzionalità erano già stati affrontati e risolti con esito del tutto opposto. Ma come detto poc’anzi, in assenza delle motivazioni, ogni altra valutazione apparirebbe arbitraria e scarsamente attendibile.

Allo stato, occorre limitarsi a prendere atto che l’ufficio stampa della Corte ha avuto la premura di farci sapere che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario “nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.

La Corte costituzionale ha quindi sottratto la concessione, allo stato, del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo”, con la conseguenza che la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non sarà più assoluta ma relativa, e potrà essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione dovrà tener conto di relazioni del carcere, informazioni e pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nessun mafioso, se ancora tale e se pericoloso, godrà allo stato di alcun sconto relativamente al suo trattamento penitenziario. Per il resto, aspettiamo con legittima curiosità le motivazioni che verranno scritte dai giudici per formulare più ampi e approfonditi commenti. Comunque allarmismi o facili entusiasmi non possono trovare, anche in questo caso, alcuna giustificazione.