Esistono alcuni tipi di cartelle esattoriali che non devono essere pagate perché nulle. Il caso attiene alla cartella esattoriale di un accertamento relativo all’anno 2015. Per questo particolare caso di accertamento l’ufficio adibito ai controlli Non ha confermato che la notifica sia avvenuta prima del 2020. In pratica l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare che la notifica fosse stata effettuata entro i 5 anni necessari, oltre quale sarebbe intervenuta la prescrizione.



Cartelle esattoriali: un caso a Bari cancella il debito

La sentenza della CTP di Bari 1495/6/2022 attiene alla richiesta di un contribuente che aveva fatto ricorso per una cartella di pagamento che risaliva all’anno 2015 il cui avviso di accertamento è arrivato soltanto in seguito.

Il debito del contribuente esisteva davvero e tutte le motivazioni dell’ufficio erano esatte. Ma dinanzi al giudice l’ente non è riuscito a confermare che l’avviso di accertamento era stato inviato in un periodo precedente al 2020. A quel punto il giudice ha deciso che la cartella è del tutto nulla.



Mancando infatti un dato essenziale per certificare l’avvenuta notifica dell’atto, la cartella esattoriale ha perso la sua efficacia in quanto non si è potuti dimostrare che il ricevente deve essere ricevuta per tempo tanto da ottemperare ai debiti richiesti.

Cartelle esattoriali: quali sono le scadenze di notifica?

In particolare quando le amministrazioni fiscali inviano una cartella esattoriale devono seguire alcuni riferimenti normativi ben precisi che ne stabiliscono la data per la notifica sulla base dell’articolo 25 del decreto 602/1973:

Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui è stata presentata una dichiarazione per le somme dovute di liquidazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo per le somme dovute a seguito del controllo fiscale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per cui l’accertamento è definitivo.



Una mancata notifica di pagamento oppure una notifica fatta oltre i termini indicati per legge crea di fatto la nullità della cartella esattoriale e questa, qualora richiesta dall’amministrazione statale, può essere impugnata di fronte a un giudice e ricevendo quindi la nullità per mancata notifica.