Cartelle esattoriali: un argomento sempre spinoso e delicato, nonché follemente temuto e odiato da molti italiani. Ma cosa succede con quelle che sono prescritte per termini temporali, ma che non risultano ancora cancellate? A fare chiarezza ci ha pensato il portale “La Legge per Tutti”, all’interno di un lungo servizio nel quale si legge che dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale, senza che siano stati notificati altri solleciti di pagamento, il debito va in prescrizione, cioè non è più esigibile. Questo significa che il contribuente non rischia alcuna azione esecutiva da parte di Agenzia Entrate Riscossione: niente pignoramenti, niente ipoteche, niente fermi auto”.



Ma c’è un dettaglio ancora più rilevante: non è possibile impugnare una cartella esattoriale una volta decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, neanche per intervenuta prescrizione. “Siccome una cartella non si prescrive mai in sessanta giorni, non c’è modo di rivolgersi al giudice per far cancellare la cartella dopo molto tempo dal suo ricevimento”.



CARTELLE ESATTORIALI: COME FARE?

A proposito di cartelle esattoriali, fa però eccezione il caso in cui la prescrizione si sia verificata già prima della notifica della cartella. “Si pensi a chi riceve una cartella per una multa stradale ricevuta dieci anni prima (quando il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è di cinque anni) o per un bollo auto non pagato cinque anni addietro (quando il termine di prescrizione è invece di tre anni) – spiega ‘La legge per tutti’ –. In tutti questi casi, la cartella interviene a prescrizione già verificatasi e, pertanto, è ben possibile, nei sessanta giorni dalla sua notifica, ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento. Il contribuente vedrà di certo accogliere il proprio ricorso”. E ancora: “Il più delle volte succede che il contribuente si accorga dell’esistenza di cartelle prescritte dalla lettura dell’estratto di ruolo, ricavabile online dal sito di Agenzia Entrate Riscossione o richiesto allo sportello. Anche in questo caso, non si può fare ricorso. Le ragioni sono le stesse che abbiamo evidenziato sopra: decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, questa non può più essere impugnata. Residua però, in tale ipotesi, una possibilità: quella di impugnare l’estratto di ruolo se, da esso, dovesse risultare la presenza di una cartella mai notificata. In tal caso, il ricorso potrebbe ben essere esteso alle cartelle non ricevute per ottenerne la cancellazione, anche se non ancora prescritte”.

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