Case occupate, la Cassazione: “Proprietari vanno sempre risarciti”

La Corte di Cassazione ha recentemente pronunciato una sentenza sulle case occupate, ribaltando un pronunciamento della Corte d’appello civile di Trieste. Si tratta di una nuova sentenza che potrebbe, presto, rivoluzionare il tema dei risarcimenti per le occupazioni abusive, definendo che ai proprietari va sempre e comunque riconosciuto un risarcimento per i danni subiti, anche senza che venga presentato un effettivo prospetto dei danni o l’intenzione di generare profitto dall’immobile in questione.



Secondo la Cassazione, le richieste di risarcimento per le case occupate vanno sempre accolte, ragione per cui la Corte di Trieste dovrà trovarsi ora, con una nuova composizione, a ridiscutere la sentenza precedentemente emessa. Per i giudici, i colleghi di Trieste avrebbero frainteso ed applicato in modo scorretto una precedente sentenza della Cassazione, riconoscendo l’illegittimità del risarcimento per la mancanza di interesse da parte di proprietari dell’immobile in questione di affittarlo o venderlo. Dal conto suo, invece, la Cassazione ha definito che i proprietari non devono produrre alcuna prova in merito all’interesse di affittare o vendere le case occupate, così come non sono tenuti neppure a presentare un prospetto dei danni economici subiti. In caso questo non sia disponibile, infatti, il risarcimento va calcolato sulla base dei canoni medi di locazione del mercato immobiliare nella zona in cui si trova l’immobile.



La sentenza sulle case occupate della Corte di Trieste

La Corte di Trieste, insomma, secondo la Cassazione, ha sbagliato a negare il risarcimento per le case occupate e dovrà ora ridiscutere la sentenza, oltre a calcolare e liquidare l’indennizzo. La richiesta di risarcimento era stata presentata da una società immobiliare che si era vista occupare uno dei suoi immobili, ma che secondo i giudici di Trieste non era compatibile con un risarcimento per via di un “intenzionale disinteresse” da parte della stessa società di affittare, vendere o utilizzare l’immobile in questione. Secondo la Cassazione, però, per la case occupate ad essere leso è “l’esercizio del diritto di godimento, diretto e indiretto”, indipendentemente dall’interesse manifestato di cedere o affittare l’immobile.

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