Dopo che lo scorso 31 luglio il procuratore di Milano Francesco Greco risultava indagato per il caso della presunta “Loggia Ungheria”, la vicenda dei verbali dell’avvocato Piero Amara torna a scuotere la Procura milanese: informa l’Adnkronos che il procuratore generale della Cassazione, nonché titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati Giovanni Salvi, ha avvitato accertamenti preliminari sempre su Greco. Si tratta di un atto dovuto a seguito dell’indagine a suo carico della Procura di Brescia per omissione di atti d’ufficio.



Secondo l’accusa, Greco avrebbe ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni rese a verbale dall’avvocato Piero Amara sulla presunta ‘loggia Ungheria’ perché lo stesso Amara si trovava coinvolto come teste nel processo Eni-Nigeria intentato proprio dalla Procura di Milano. Spiega in una nota la stessa procura generale della Cassazione, in merito all’atto dovuto degli accertamenti sul procuratore Greco: «E’ ovvio che dalla comunicazione dell’iscrizione del magistrato nel registro delle notizie di reato discende automaticamente la corrispondente iscrizione nel registro delle indagini pre-disciplinare, trattandosi di un atto dovuto».



PM STORARI RIMANE A MILANO MA RESTA SOTTO PROCEDIMENTO

Allo stesso tempo, informa sempre l’Adnkronos citando la Procura di Cassazione, si è deciso di non impugnare «per valutazioni tecniche» l’ordinanza con cui lo scorso 3 agosto la sezione disciplinare del Csm ha rigettato la richiesta di trasferimento cautelare e di cambio delle funzioni avanzata per il pubblico ministero milanese Paolo Storari. Anche qui è la vicenda dei verbali di Piero Amara a farla da protagonista: il pm milanese – che quelle carte le portò all’epoca da Piercamillo Davigo per informare della mancata azione della Procura di Milano nonostante sua pressante richiesta – resta assegnato alla Procura di Milano, senza rischiare di essere trasferito, ma a suo carico il procedimento disciplinare va avanti. Scrive ancora la Cassazione, «Il dottor Paolo Storari è sottoposto a procedimento disciplinare, che proseguirà per giungere alla valutazione del merito delle contestazioni, on ha impugnato il rigetto della misura cautelare per valutazioni tecniche»; i giudici hanno ritenuto di non ricorrere per Cassazione contro l’ordinanza della Sezione disciplinare Csm, «in considerazione dei limiti del giudizio di legittimità, che preclude la valutazione della motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari».

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