Dopo 8 anni i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone si sono visti riconoscere l’”immunità” dal Tribunale arbitrale internazionale. Dunque, in relazione a quanto successe il 15 febbraio 2012, l’India non può esercitare la propria giurisdizione nei loro confronti, perché il giudice dell’Aja ha stabilito che i due fucilieri di Marina erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell’esercizio delle loro funzioni. Così, come ha sottolineato un comunicato del ministero degli Esteri italiano, la giurisdizione del caso Lexie spetta al nostro paese. Ma secondo il Tribunale “l’Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony”, a bordo del quale morirono i due pescatori del Kerala. E’ una vittoria dell’Italia? E cosa succederà adesso in questa lunga controversia? Lo abbiamo chiesto a Enzo Cannizzaro, professore di diritto internazionale all’Università di Roma La Sapienza.
Come va valutata – a quanto è dato sapere – la decisione del Tribunale arbitrale internazionale sul caso dei due marò? È una vittoria dell’Italia?
Occorre premettere che la situazione giuridica era particolarmente complicata. L’Italia aveva indubbiamente ragione nel merito. I due fucilieri avevano agito come organi dello Stato italiano e, pertanto, la loro condotta andava imputata all’Italia sulla base della regola internazionale dell’immunità funzionale, la quale obbliga a imputare a uno Stato straniero le condotte di propri organi. Tuttavia, il Tribunale arbitrale è stato istituito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il Tribunale, quindi, non aveva una giurisdizione generale. Esso avrebbe potuto decidere solo controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del diritto internazionale marittimo e non, invece, controversie concernenti questioni di imputazione o immunità.
Come ha fatto, allora, il Tribunale arbitrale ad affermare la propria giurisdizione?
È difficile dare una risposta certa sulla base della lettura del dispositivo. Si può ipotizzare che il Tribunale abbia ritenuto che l’azione dei due Marò costituisse una violazione del diritto del mare, in quanto ha impedito a un battello battente bandiera indiana l’esercizio della libertà di pesca in alto mare. Dato che la violazione era stata posta in essere da organi dello Stato italiano, il Tribunale ha quindi imputato la condotta illecita all’Italia e ha, conseguentemente, accertato la violazione da parte indiana della regola dell’immunità funzionale. Così facendo, però, il Tribunale avrebbe trasformato una controversia relativa alla immunità funzionale in una controversia concernente il diritto marittimo. Per far capire, è come se l’arresto illegale di cittadini di uno Stato membro dell’Unione venisse considerato come una violazione della libertà di circolazione assicurata dal diritto europeo, facendo ricadere, quindi, la condotta della polizia italiana nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Se ciò ingenera qualche perplessità giuridica, è d’altronde nota la tendenza dei Tribunali arbitrali a dare un’interpretazione molto generosa dell’ambito della propria giurisdizione.
Se così fosse?
Se questo fosse effettivamente il ragionamento del Tribunale, l’Italia avrebbe vinto, dato che la vera questione in gioco non era data dalla violazione della libertà dell’alto mare da parte italiana quanto piuttosto dalla violazione da parte indiana della regola che impedisce di imputare a un soggetto condotte che egli ponga in essere come organo di uno Stato straniero.
Il Tribunale ha invitato le due parti a “raggiungere un accordo attraverso contatti diretti”, e la Farnesina ha subito precisato che “l’Italia è pronta ad adempiere a quanto stabilito dal Tribunale arbitrale, con spirito di collaborazione”. Secondo lei, quali saranno i prossimi passi?
Se interpreto correttamente il dispositivo della sentenza, l’Italia sarà ben contenta di accollarsi le conseguenze della violazione delle regole del diritto marittimo, dato che, in cambio, ha visto riconosciuto il proprio diritto di non vedere propri organi sottoposti a procedimento penale per condotte poste in essere in nome e per conto dello Stato italiano.
All’India viene riconosciuto il diritto al risarcimento per la perdita di vite umane e per il danno materiale all’imbarcazione. Verrà calcolato di comune accordo tra i due paesi?
Se non erro, l’Italia aveva già offerto un risarcimento alle famiglie delle vittime, precisando peraltro che si trattasse di un risarcimento ex gratia, non dovuto secondo il diritto. Ora, la sentenza del Tribunale arbitrale trasforma tale risarcimento – non so se effettivamente accettato dalle famiglie delle vittime – in un risarcimento a favore dello Stato indiano. Il Tribunale non lo ha determinato, ma ha invitato le parti ad aprire un negoziato al fine della sua determinazione. Come ho detto, il valore morale del riconoscimento della violazione da parte indiana della regola sulla immunità funzionale è tale da porre in secondo piano il problema della determinazione dell’indennizzo.
(Marco Tedesco)