Il Ministero del Lavoro ha ricordato che il datore di lavoro possono chiedere la cassa integrazione anche per coloro che soffrono il caldo eccessivo e quindi necessitino di sospensione di attività lavorativa appunto l’Inps e l’INAIL hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui si ricorda appunto quali sono le linee guida legislative che soggiacciono a questa possibilità.



Cassa integrazione: in che modo è possibile richiederla in caso di caldo eccessivo

Si tratta di un vantaggio riconosciuto soprattutto ai lavoratori nel settore edile, di edilizia stradale e dell’Agricoltura oppure del florovivaismo, coloro che insomma devono lavorare anche con il caldo estremo a temperature superiori di 35 gradi punto il messaggio INPS numero 1856 del 3 maggio 2017 infatti affermava che:



Le temperature eccezionalmente elevate, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cigo“.

Cassa integrazione: anche per le temperature percepite

Possono essere rilevate anche le cosiddette temperature percepite, quelle che pur non essendo reale vengono percepite come tali e che possono essere rilevate dai bollettini meteo. Ad esempio quando vi è una elevata umidità, può capitare che pur essendoci 30°, le persone ne percepiscano 50.



In questo caso il datore di lavoro, la sua indicazione del responsabile dell’assicurazione dell’azienda può disporre la sospensione oppure la riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischio pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in questo caso dovrà essere inoltrato il fac simile relativo alla circolare INPS 139 del 2016 e dovrà essere legata alla domanda alla attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda oppure auto-certificare il possesso della tassazione nella relazione tecnica legata alla domanda.