Una coppia di coniugi dopo la separazione, ha deciso di ricorrere in tribunale per stabilire se fosse giusto che uno solo dei due avesse pagato integralmente le rate del mutuo relative all’acquisto dell’appartamento coniugale.
Il giudice ha stabilito che la moglie non dovrà restituire il 50% delle rate pagate dall’uomo. Ecco qual è la motivazione.
Cassazione: un ex coniuge può non restituire il denaro per un immobile acquistato in regime coniugale
Se fino ad oggi è stato detto che a parità di intestazione di un immobile, entrambi i coniugi devono corrispondere il 50% dei soldi investiti per acquistarlo, da questo momento in poi la giurisprudenza potrebbe cambiare: è quanto emerso dall’ordinanza 5.385/223 pubblicata il 21 febbraio della terza sezione civile della Cassazione. Secondo i giudici infatti nonostante l’uomo avesse pagato tutte le rate da solo, ha visto respingersi dai giudici della Suprema Corte l’erogazione del 50% delle rate dell’appartamento acquistato.
I due coniugi avevano già scelto la separazione consensuale, secondo i giudici Sono irripetibili in via generale da astratta tutte le attribuzioni che risultano eseguite dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita comune. Quindi anche se uno soltanto dei due si è accollato integralmente la spesa, non potrà richiedere all’altro coniuge, ormai già separato, di restituire il 50%.
La corte ha accolto soltanto due motivi di ricorso proposti dal marito, uno riguarda i versamenti ad una società e l’altro alla restituzione di alcune spese notarili che non rientrano nel progetto familiare. Infatti la Corte d’Appello ha stabilito che sul mutuo la moglie non deve niente all’uomo. A questo punto il marito potrebbe vedersi e restituire la metà della provvista dell’immobile soltanto se la moglie decidesse di corrispondergli di sua volontà la metà della provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile. Oppure la moglie potrebbe decidere di rinunciare all’intestazione della proprietà.
Cassazione: “Per il principio di solidarietà e assistenza”
Il pagamento infatti viene considerato dalla giurisprudenza un adempimento dell’obbligo di contribuzione ex articolo 143 codice civile e quindi espressione dei doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi. Anche se dopo la separazione l’acquisto dell’immobile si è trasformato in una sorta di donazione indiretta ad una persona che è avvenuta meno all’accordo coniugale, sebbene in via consensuale.
Secondo un’altra interpretazione, il versamento delle rate va ricondotto alla logica di solidarietà che connota la vita familiare e quindi ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio: il risultato pratico comunque è che adesso l’ex coniuge è comunque proprietario del 50% dell’immobile cointestato e, per i giudici, non è tenuto alla restituzione delle somme pagate dal marito. Inoltre per i giudici è importante quanto è stato stabilito dinanzi al notaio al momento del rogito per l’acquisto dell’immobile: se uno dei due coniugi paga il mutuo la proprietà resta comunque cointestata.
Adesso l’ultima parola l’avrà il giudice del rinvio, se dovesse confermare il principio di contribuzione e solidarietà, la giurisprudenza dovrà tenere conto che un appartamento cointestato in regime di matrimonio, potrebbe non essere restituito dal coniuge è più debole, qualora quest’ultimo non abbia corrisposto alcuna somma per l’acquisto.