Con la sentenza numero 4910/2023 depositata il 6 febbraio scorso dalla Corte di Cassazione, III sezione penale, si fa finalmente luce sulla tipologia di due condotte penali, come la frode e l’occultamento. Le due fattispecie di delitti non hanno tra loro rapporto di specialità ma concorso.
Cosa vuol dire esattamente tutto questo?



Cassazione: esiste il “rapporto di specialità” tra frode e occultamento?

Bisogna analizzare la fattispecie giudiziaria, vale a dire l’articolo 3 del decreto legislativo 74/2000 concernente “le dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici“, reato che è punito con la detenzione da tre a 8 anni e l’articolo 10 dello stesso decreto legislativo che però concerne la distruzione all’occultamento di più documenti contabili”, non hanno tra loro un rapporto di specialità, ma possono essere presenti in concorso. Per capire cosa significa bisogna specificare che il principio di specialità viene applicato quando virgolette più legge penali ho disposizione della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge ho alle disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”, questo è quanto stabilisce l’articolo 15 del codice penale.



L’avvocato penalista di una condannato in concorso per i due reati aveva invocato il principio di specialità vedendosi però ore gettare il ricorso anche dalla Suprema Corte. Quanto all’articolo 10 e all’articolo 3 del decreto legislativo 74/2000, affermando che “perché sia integrato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altre artifici è necessario che il contribuente indichi nelle dichiarazione annuale un montante inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, per un valore corrispondente alle soglie individuate dal legislatore, con altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, essendo richiesto, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico del fine di evadere le imposte su radio sul iva”.



Cassazione: la decisione della Suprema Corte, terza sezione penale

La Corte ha sottolineato che il delitto citato l’articolo 10 si integra quando “il soggetto occulti o distrugga, parzialmente o totalmente, documenti contabili ho quelli di cui obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume da fare o dei redditi, essendo ugualmente sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi, ma è anche possibile alternativamente la finalità di consentire l’evasione a terzi”.

Nel caso di fattispecie il contribuente ha nascosto i libri contabili e ha occultato parte della documentazione per cui era obbligatoria la conservazione per quanto concerne l’hanno 2011, così da impedire la ricostruzione dei redditi. Per quanto concerne invece l’articolo 8 del decreto 74/2000, aveva messo negli anni 2011, 2012-2013 e 2014 una serie di fatture che erano relative a operazioni inesistenti al fine di consentire ad una società di evadere l’IVA.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha quindi decretato l’insussistenza del rapporto di specialità tra le due fattispecie di reato, quello rispettivamente di frode e quello di occultamento: tra queste due condotte penali non c’è rapporto di specialità, ma concorso.