L’applicazione del CCNL (ovvero il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) è una libera scelta del datore di lavoro e nulla può fare l’opposizione da parte del dipendente. A definirlo è una sentenza emessa il 4 settembre dal TAR Lombardia, che si è espresso in merito ad una denuncia avanzata dal dipendente di una cooperativa, che chiedeva l’applicazione di un contratto differente, remunerativamente migliore rispetto a quello che gli era stato proposto.
Per comprendere meglio la questione della libera applicazione del CCNL recuperiamo prima il caso da cui è sorto l’intervento del TAR Lombardia. Un dipendente di una cooperativa che fornisce servizi fiduciari aveva richiesto l’intervento dell’ispettorato del lavoro, lamentando l’applicazione del contratto “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”, invece che quello “Multiservizi”. L’ispettorato, così, aveva diffidato la cooperativa al pagamento della differenza retributiva a tutti i soci-lavoratori, usando come base il CCNL Multiservizi. Il TAR, però, ha bloccato la diffida, decidendo infine di bocciare la decisione dell’ispettorato, riconoscendo la libertà applicativa del contratto da parte del datore.
TAR: “È il datore a scegliere il CCNL, ma con alcuni vincoli”
Insomma, secondo il TAR della Lombardia il datore della cooperativa non ha commesso alcun tipo di illecito applicando il CCNL Vigilanza Privata invece che quello Multiservizi, anche in virtù del fatto che sia coerente con l’attività svolta dalla stessa cooperativa. Similmente, secondo il TAR il datore di lavoro, fermo restando la libertà negoziale, non è mai costretto ad utilizzare il contratto remunerativamente migliore per i propri dipendenti.
Il CCNL migliore, secondo il TAR, rimane sempre e comunque quello comparativamente più rappresentativo del settore in cui opera l’azienda. L’unico vincolo imposto è che nella scelta del contratto si rispettino i cosiddetti confini di coerenza con il proprio settore merceologico, ovvero che la scelta sia coerente con l’attività concretamente svolta in azienda. Secondo il TAR, inoltre, può essere escluso dalle trattative qualsiasi CCNL sottoscritto da sigle sindacali minoritarie, la cui rappresentatività è quasi nulla, a favore di una eventuale controparte sottoscritta da una delle sigle principali.