Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 33 del 6 ottobre ha chiarito In che modo è possibile presentare il modello per la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti.

Cessione del credito: cosa stabilisce la normativa

L’articolo 121 della legge 34/020 consente ai titolari delle detrazioni di optare per lo sconto in fattura praticato dal fornitore oppure per la cessione del credito a soggetti terzi punto le modalità di comunicazione sono state stabilite dall’Agenzia delle entrate e concernono la cessione del primo credito oppure il fornitore che ha praticato lo sconto e che debba essere espressamente accettato il credito tramite la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.



Naturalmente tutto questo è concesso a cui contribuenti che hanno il diritto alle detrazioni perché hanno effettuato lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per il recupero o restauro della facciata degli edifici, per la riqualificazione energetica, per la riduzione del rischio sismico, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici anche nella misura del 110% con il Superbonus 110%. Tutte queste persone possono optare per la cessione del credito oppure per la detrazione spettante sulla base del bonus edilizio richiesto.



Cessione del credito: come rinunciarvi attraverso una comunicazione di rettifica

Nel caso il contribuente volesse però annullare la comunicazione deve farlo entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio oppure entro lo stesso termine può essere inviata un’altra dichiarazione interamente sostitutiva e in questo modo la comunicazione successiva si aggiunge alla precedente, annullandola in tutti i suoi effetti.

Queste comunicazioni devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

È importante sapere che il modello deve essere sottoscritto o conferma digitale oppure con firma autografa dal cessionario oppure dal cedente. Molto spesso è richiesta la firma congiunta a seconda della comunicazione da effettuare.