I compensi per la cessione dei diritti d’autore non dovranno essere dichiarati con la ritenuta d’acconto da parte delle società che figurano come sostituti d’imposta, specialmente se i ricavi sono correlati all’attività svolta dai lavoratori autonomi e versati dalle P.IVA che si trovano nel regime forfettario.



Dunque la ritenuta d’acconto non può essere prevista per i compensi destinati alle attività associate al lavoro autonomo. Va detto inoltre che tali introiti saranno cumulati nel limite dei ricavi annuali (entro 85.000 euro per restare nel regime forfettari) e su cui si applica la cosiddetta tassazione piatta.

Cessione diritti d’autore: compensi con flat tax

Le condizioni per i compensi sulla cessione dei diritti d’autore vengono chiariti in modo esplicito grazie alle risposte contente nell’interpello numero 517 del 12 dicembre 2019 redatto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.



E proprio al suo interno si leggono le condizioni che devono soddisfare i redditi per tale attività:

  1. Applicazione dell’imposta sostitutiva: secondo l’articolo 54 e comma 8 del TUIR, i costi con le aliquote applicabili ai compensi derivanti dalla cessione del diritto d’autore possono essere abbattuti riducendone il carico fiscale.
  2. Limite del regime forfettario: gli stessi compensi però, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei lavoratori in regime forfettario e dunque si cumulano con il tetto massimo entro gli 85.000€.

In parole povere questi redditi vedranno l’applicazione della flat tax al 5% per i primi cinque anni d’attività oppure al 15% se l’attività avesse superato il tetto massimo del forfettario o ancora, la partita IVA fosse stata aperta da più di cinque anni.



Compensi cessione diritti d’autore: addio alle ritenute

La novità di abrogare la ritenuta d’acconto per i compensi dalla cessione di diritti d’autore per le P.IVA con attività correlata, può far cambiare qualcosa nell’aspetto fiscale. Fino ad oggi le partita IVA che hanno ceduto i propri diritti d’autore potevano ricorrere alla ritenuta d’acconto.

Il lato positivo è di poter godere della flat tax agevolata al 5% oppure al 15%. Mentre quello negativo sta nel poter cumulare i compensi nel regime forfettario, che è soggetto al rispetto del limite massimo pari a 85.000 euro di ricavi annui.