Nel procedimento di separazione tra i coniugi, ad avere una “colpa” determinante sarebbe colui che lascia di colpo il proprio partner abbandonando così d’improvviso il tetto coniugale e quindi la propria famiglia. A stabilirlo, stando a quanto riferito da Agi.it, è stata la prima sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione dei giudici di non addebitare la separazione all’ex marito. Dall’istruttoria è emerso che la signora sarebbe stata lasciata all’improvviso dal marito dopo anni di matrimonio sanciti da una “perfetta unione materiale e spirituale”. Tuttavia, la donna si era ritrovata davanti ad una brusca confessione da parte del marito che le svelava di “essersi innamorato di un’altra donna”, con la quale stava vivendo “la storia” della sua “vita”.



A distanza di qualche giorno da quella confessione, l’uomo aveva decido di lasciare “dall’oggi al domani” la casa coniugale in cui viveva con l’allora moglie e con i due figli minorenni. La Corte di Cassazione, dunque, ha annullato con rinvio la decisione dei giudici d’Appello di Firenze e impugnata dalla donna.



SEPARAZIONE, CASSAZIONE: COLPA È DI CHI LASCIA ALL’IMPROVVISO

Secondo il codice civile, ha ricordato la Cassazione, costituisce “giusta causa di allontanamento della residenza coniugale” solo “il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o di divorzio”. Dunque, il coniuge che lascia il tetto coniugale senza aver presentato tali istanze “incorre nella violazione dell’obbligo di coabitazione” da cui “consegue inevitabilmente l’addebito della separazione al coniuge che, in concreto, si sia allontanato dal tetto coniugale”. La Suprema Corte ha ancora ricordato come “il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza”. Unica eccezione sottolineata dai giudici del Palazzaccio, quando “si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta”.

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