Ogni anno i Comuni italiani riscuotono la tassa per la gestione dei rifiuti (comunemente conosciuta come Tari) che varia in base a due fattori: la percentuale applicata dall’ente comunale e la Legge 147 del 2013 redatta dallo Stato.

Nel calcolo che determina la tariffa finale intervengono enti terzi quali: le società territoriali che gestiscono il servizio di smaltimento rifiuti e l’Arera che si occupa di regolamentare gli accordi tra i soggetti aderenti.



Come si calcola la tari 2024: ecco la guida pratica

Anche se il conteggio del tributo non spetta al contribuente, suggeriamo di prendere atto di tutti i parametri che influenzano il pagamento finale così da poter effettuare delle ulteriori verifiche (laddove possibile):

  • Dati catastali e superficie in metri quadrati;
  • Periodo di riferimento;
  • Numero dei componenti del nucleo familiare;
  • Quota fissa stabilita dal Comune in base ai costi affrontati per svolgere il servizio.
  • Quota variabile per le spese di trasporto, raccolta, smaltimento e trattamento da determinare sulla base di un coefficiente specifico.
  • Quota provinciale al 5%.

Ogni Comune deve rilasciare una delibera (con un prospetto di guadagno soggettivo) da presentare agli enti preposti che hanno l’onere di effettuare i conteggi finali per imporre il pagamento del tributo ai cittadini.



Il contribuente dev’essere a conoscenza di cosa si intende “il prezzo per superficie”, che non riguarda soltanto le zone coperte ma anche le aeree aperte e pertinenziali (come potrebbe essere la cantina).

Criteri e percentuali

Il calcolo della superfice non deve tener conto dei metri quadrati come da catasto ma di una percentuale che può cambiare in base a determinati criteri:

  1. Metri quadri della superfice calpestabile dei vani accessori e principali a servizio diretto di ingressi, bagni, corridoi o ripostigli.
  2. Per i vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte e simili), il conteggio tiene conto del 50%, che scende al 25% se non sono comunicanti con i vani al punto uno.
  3. Al 15% fino a 25 m² e del 5% sulla quota che supera le aree scoperte non comunicanti.

Nella maggior parte dei casi la Tari può essere versata in tre tranche: entro la fine d’aprile, la seconda entro il mese di luglio e l’ultima entro la fine dell’anno.