Come si vota alle Elezioni Comunali 2023 in Sicilia e Sardegna: le operazioni ai seggi

Se nelle regioni a statuto ordinario domenica 28 e lunedì 29 maggio è in programma il ballottaggio delle elezioni comunali 2023, in Sicilia e Sardegna si terrà il primo turno delle amministrative. Migliaia di cittadini chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e decretare il prossimo Consiglio comunale. Ma come si vota al primo turno? Questa è la domanda che tanti italiani si stanno ponendo in queste ore.



Gli elettori sono chiamati alle urne domenica 28 maggio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 29 maggio dalle ore 7.00 alle ore 15.00.  Per prendere parte alla votazione è necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido. Come nelle regioni a statuto ordinario, la modalità di voto cambia a seconda del numero di abitanti: nelle città con meno di 15 mila abitanti è previsto il turno unico con sistema maggioritario, mentre nelle città con più di 15 mila abitanti è previsto il raggiungimento della maggioranza assoluta; nel caso in cui non accada, si procede con il ballottaggio che si svolge due settimane dopo. Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – come si vota al ballottaggio



Come si vota elezioni comunali Sicilia e Sardegna: i Comuni “superiori” e “inferiori”

In Sicilia sono 15 i comuni con più di 15 mila abitanti chiamati alle urne, mentre il Sardegna sono appena due, ovvero Assemini e Iglesias. Entrando nel dettaglio su come si vota alle elezioni comunali nelle regioni a statuto speciale, c’è un dettaglio importante di cui tenere conto in Sicilia: risulta eletto al primo turno il candidato sindaco più votato che abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi. Una differenza sostanziale rispetto alle altre regioni, dove per ottenere la vittoria al primo turno è obbligatorio raggiungere il 50 per cento.



Passando alle “regole” per l’elettore, nei comuni con più di 15 mila abitanti è possibile esercitare il voto disgiunto: è cioè possibile votare un candidato sindaco e insieme una lista a cui non è collegato. Vige inoltre la norma della doppia preferenza di genere: è possibile esprimere due preferenze purchè per candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenze. Un’altra regola da considerare è la soglia di sbarramento al 5 per cento. Per quanto riguarda invece le regole su come si vota nei Comuni “inferiori” (sotto i 15mila abitanti), le operazioni di voto sono molto più semplici: non c’è ballottaggio, a meno che il risultato non veda stesse preferenze per i primi due candidati sindaco, e non è previsto neanche il voto disgiunto.