Le istruzioni e le proposte nel concordato preventivo biennale, seguono un iter specifico fornito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. La Legge, ha proposto questa nuova riforma fiscale che agevola i contribuenti e gli imprenditori, per fare in modo che possa sussistere tra le parti, una coalizione pacifica.

Nel calcolo si escluderanno le cosiddette imposte straordinarie, come quelle che potrebbero riguardare le minusvalenze e plusvalenze. La nuova riforma fiscale è destinata ai titolari di impresa che godono di un minor reddito, così come sancito dal Decreto Legislativo 13/2024, per conteggiare “presuntivamente”, l’IRAP e le tasse sui redditi ordinari.



Come compilare il modello del concordato preventivo biennale

Il modulo che andrà compilato sulla base di chi aderisce al concordato preventivo biennale, è stato confermato e predisposto dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito tutte le informazioni necessarie al fine di poter inserire nei righi, le voci e i dettagli più corretti.



Contestualmente ai numerosi modelli ISA (175 nello specifico), i contribuenti italiani che compilano il modello CPB, dovranno considerare le voci e i righi corretti considerando il reddito presunto che genereranno nei prossimi due anni (2024 e 2025).

I primi due righi da compilare sono rispettivamente: quello P04 e quello P05, dove rispettivamente il contribuente provvederà ad inserire: il presunto reddito ricavabile e il valore della produzione ai fini CPB e IRAP.

In riferimento al rigo P04 (quello del reddito), i soggetti con applicazione IRES, nel reddito d’impresa non dovranno tenere in considerazione tali misure:



  1. Le plusvalenze ottenute secondo quanto contenuto negli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
  2. Le sopravvenienze attive presenti all’interno dell’articolo 88 del TUIR;
  3. Le sopravvenienze e minusvalenze passive contenute nell’articolo 101 del TUIR;
  4. Quote di redditi o redditi in riferimento a partecipazioni i cui soggetti figurano nell’articolo 5 del TUIR, oppure in merito ad un Gruppo europeo (di interesse economico GEIE), in società ed enti in merito all’articolo 73, comma 1 del TUIR.

Quanto ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, essi specificheranno il reddito al netto di quanto segue:

  1. Minusvalenze e plusvalenze di cui al citato articolo 54, dei commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
  2. Quote di redditi o redditi che facciano riferimento a partecipazioni in soggetti presenti nell’articolo 5 del TUIR.

All’atto pratico, il contribuente dovrà versare le imposte su un reddito che verrà bloccato per soli due anni (considerando l’attività ordinaria), quanto a minusvalenze o plusvalenze, quest’ultime verranno conteggiate a parte.