Con la pubblicazione del D.M. 14.6.2024 può partire la stagione del concordato preventivo e non si può prescindere dal dover approfondire in cosa consista realmente questo strumento. L’obiettivo dichiarato del Governo è riuscire a soddisfare l’esigenza di certezza e conoscenza anticipata degli incassi derivanti dalle imposte dirette. I contribuenti, invece, si aspettano dal nuovo strumento di ricevere la stabilità della tassazione fiscale alla quale saranno chiamati ad adempiere.



Per realizzare tutto ciò è previsto che i contribuenti di minori dimensioni, sia essi imprese che lavoratori autonomi, debbano ricevere, dall’Agenzia delle Entrate, una proposta di concordato per i redditi da dichiarare che si traduce nelle imposte da pagare per il prossimo biennio e a regime di biennio in biennio. La proposta verrà elaborata mediante l’utilizzo del software “Il tuo Isa 2024 Cpb” che “dovrebbe” tenere in considerazione delle specificità delle singole attività economiche da attuarsi attingendo alle banche dati nella disponibilità del fisco e, dunque, sulla base degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e delle risultanze della loro applicazione.



Possono accedere al concordato preventivo biennale coloro i quali, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello della proposta, non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e/o per contributi previdenziali definitivamente accertati. Non concorrono alla determinazione del predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione e ciò sino alla decadenza dei relativi benefici applicabili. Non possono invece accedere all’istituto i contribuenti per i quali sussista una delle seguenti cause di esclusione: a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, se ovviamente obbligati a tale adempimento; b) condanna per reati fiscali previsti dalle norme di riferimento.



A tutela del contribuente è previsto che il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dalla norma istitutiva, in presenza di circostanze eccezionali (eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale, ecc.).

L’adesione alla proposta produce effetti per il fisco e per i contribuenti. Il fisco provvede, in caso di mancato pagamento di quanto concordato, all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, delle somme non versate a seguito dell’adesione. I contribuenti, invece, dall’adesione riceveranno una tassazione prestabilita che andrà a incidere, riducendola, sull’aliquota marginale a essi applicabile e godranno di alcuni benefici in relazione alle attività di controllo attivabili dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione al concordato è limitata alle Imposte dirette e all’Irap e non produce effetti ai fini dell’Iva che continuerà ad applicarsi con le regole ordinarie previste per la detrazione e per la liquidazione dell’imposta. Del pari i contribuenti saranno tenuti a osservare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Isa.

Il 2024 è il primo anno di applicazione del nuovo istituto e per renderlo appetibile si terrà conto dei redditi dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1, D.M. 14 giugno 2024.

Il quadro delineato sembra caratterizzato da rose e fiori. Come sempre accade le novità devono essere metabolizzate e solo il campo darà conto dei loro limiti e della loro bontà. Il rischio evidente è che l’istituto finisca per diventare un modo per fissare a tavolino un’asticella per i contribuenti che somigli a un redditometro. Ricordiamo, infatti, che a fine maggio il decreto che dava nuova vita al redditometro è stato solo sospeso. Il combinato disposto del decreto sospeso e del nuovo istituto potrebbe fornire all’Agenzia dell’Entrate lo strumento per rafforzare la determinazione forfetaria dei redditi senza che vi sia un’effettiva correlazione con l’andamento dell’economia che influenza la formazione dei redditi in maniera più veloce rispetto ai calcoli a tavolino.

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