La rampa carrabile di accesso ai box dell’edificio condominiale non può essere un parcheggio per le autovetture. L’articolo 1102 cc non giustifica un tale uso della parte comune perché questa ne risulta trasformata e snaturata. Crea inoltre evidenti disagi nell’utilizzo dei garage di proprietà esclusiva. Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la seconda sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 36438, pubblicata lo scorso 29 dicembre 2023. Alcuni condòmini avevano citato in giudizio altri comproprietari dello stabile per dichiarare l’illegittimità e il carattere abusivo dell’occupazione della parte comune condominiale costituita dalla corte di accesso ai garage.
Il tribunale in primo grado aveva rigettato la domanda, stabilendo che il diverso utilizzo della cosa comune non superava il limite dell’impedimento dell’uso della cosa propria da parte degli altri comproprietari, come disposto dall’art. 1102 cc. La Corte d’Appello ha però accolto il ricorso, accertando la violazione dell’art. 1102 cc da parte dei condòmini appellati in relazione all’uso frequente dell’area comune come parcheggio di entrambe le proprie autovetture, riconoscendo anche il diritto al risarcimento del danno in via equitativa. I giudici hanno inoltre tenuto conto del disagio creato da tale condotta ai condòmini appellanti, costretti a effettuare almeno due manovre suppletive per imboccare la rampa, poiché il posizionamento delle due vetture rendeva difficoltoso l’ingresso.
Condominio, la rampa carrabile non si può usare come parcheggio
Nella parte della sentenza in cui si riteneva violato il disposto di cui all’articolo 1102 cc è stato contestato a sua volta dai “parcheggiatori”: a loro parere consentiva l’utilizzo della cosa comune da parte di uno o più condòminiin fondo alla rampa di accesso ai garage non avrebbe alterato la destinazione della corte comune, né avrebbe impedito l’accesso ai box. Hanno così fatto ricorso anche in terzo grado e la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di appello. La Suprema Corte ha ribadito che l’articolo 1102 cc consente l’utilizzo della cosa comune da parte di uno o più comproprietari a patto che sia rispettata la destinazione della cosa e che l’utilità maggiore e più intensa tratta da uno dei condòmini non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Inoltre la destinazione della cosa comune deve essere determinata sulla base di elementi economici, giuridici, ossia le norme che tutelano questo interesse e le caratteristiche del bene. La decisione della Corte di Appello è stata quindi giudicata conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato. Ai sensi dell’articolo 1102 cc, la parte comune può essere utilizzata dal condòmino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso, senza però alterare l’equilibrio delle concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri. Nel caso la destinazione naturale dell’area in questione era come rampa carrabile per l’accesso ai garage e non nell’utilizzo di essa a parcheggio delle autovetture.