La confisca di beni la cui provenienza è incerta va motivata in modo specifico, precisando il presupposto che la legittima, perché non è sufficiente richiamare in modo generico la mancata valida giustificazione del possesso dei beni da parte dell’imputato. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza numero 30241 del 12 luglio scorso, in riferimento ad un giudizio in cui l’imputato era stato condannato per molteplici condotte di ricettazione di oggetti artistici e di pregio. Nel capo di imputazione erano riportati diversi beni sottratti da un castello e in possesso dell’imputato. Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, nel corso delle indagini gli investigatori avevano rinvenuto e sequestrato molti altri oggetti di valore e del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, ma comunque non avevano nulla a che vedere con quelli provenienti dalla storica magione.



I giudici di merito avevano disposto la confisca di questi beni richiamando in maniera generica la provenienza furtiva connessa alla mancata indicazione delle modalità con cui l’imputato ne era venuto in possesso. Ma la Cassazione ha annullato la decisione, disponendo un nuovo giudizio e chiarendo i motivi per i quali sui beni di un imputato di ricettazione può essere apposto il vincolo di indisponibilità. Se si ritiene che il bene sia di provenienza furtiva, va specificato il reato presupposto di furto. Invece, se la persona che ha l’oggetto non ha commesso il furto o non è in grado di fornire una spiegazione attendibile di come ne sia entrato in possesso, ciò prova la sua consapevolezza della provenienza illecita e dimostra il reato di ricettazione.



CONFISCA E PROVENIENZA BENI: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Ma non può conseguire la confisca, bensì la restituzione del bene alla persona a cui è stato sottratto. Il reato di ricettazione, comunque, è uno per i quali l’articolo 240 bis del Codice penale prevede, in caso di condanna, la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere la disponibilità, in un valore sproporzionato al reddito o alla propria attività.

Pertanto, come evidenziato dal Sole 24 Ore, la confisca non è legittima se motivata solo con la mancanza di una plausibile spiegazione sulle modalità di acquisto, invece va ricollegata alla sproporzione tra il valore dell’eventuale acquisto e il reddito lecito disponibile. Non è l’incapacità dell’imputato a ricostruire le modalità di ottenimento di un bene a dimostrare che la provenienza è furtiva, perché costituisce elemento indiziario di prova dell’elemento psicologico. Nel reato di ricettazione il dato sicuro deve essere la provenienza illecita del bene.