C’era un tempo in cui prendersi cura dei figli poteva risultare oneroso, ma adesso le cose cono decisamente cambiate: infatti chi usufruisce dei congedi di maternità/paternità, vale a dire coloro che sono in astensione obbligatoria e facoltativa attraverso i congedi parentali 2023, hanno diritto all’accredito pieno di contributi.



Congedi parentali 2023: cos’è la contrazione?

Lo ha stabilito l’Inps nel messaggio 1215/2023, recependo le indicazioni del ministero del lavoro. La novità vale per i congedi parentali 2023 fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale (anche prima del Tu maternità, approvato dal dlgs 151/2001).
L’accredito dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti è attualmente regolamentato dalla legge n. 638/1983 che prevede un criterio proporzionale in funzione del minimale che verrà poi rivalutato annualmente (nel 2023, il minimale è quantificato in euro 53,95 giornalieri); se dunque la retribuzione risulta inferiore opera la c.d. contrazione, cioè il riconoscimento dell’accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate. La contrazione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. Erroneamente la contrazione veniva applicata anche ai congedi di maternità e paternità, ma l’Inps ha chiarito che questi due strumenti di welfare devono restare esclusi.



Si tratta dunque di un calcolo tecnico che veniva erroneamente fatto fino a questo momento e che l’Inps ha preferito dunque chiarire attraverso il messaggio sopra citato.

Infatti l’Inps ha spiegato che: “In coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l’accredito figurativo”. In questa categoria rientra anche la cosiddetta “contrazione” di cui l’art. 7 del dl 463/1983.



Congedi parentali 2023: la nuova direttiva

Grazie alle nuove indicazioni ministeriali, il congedo di paternità e di maternità non rientra nell’ambito di applicazione della contrazione ai fini del diritto e della misura a pensione. Parimenti non rientrano nemmeno tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali è previsto il riconoscimento dei contributi figurativi sia all’interno e sia al di fuori del rapporto di lavoro (ad esempio il congedo parentale), anche quando l’evento in oggetto si sia verificato del dlgs 151/2001 e indipendentemente dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa

L’Inps inoltre ha proceduto a fornire i gettagli degli eventi di maternità e di paternità, all’interno e/o al di fuori del rapporto di lavoro, che sono esclusi dal controllo del minimale retributivo, sia per il diritto sia per la misura della pensione, nonché gli eventi che, poiché non espressamente individuati nel parere ministeriale, continuano, invece, a essere sottoposti al controllo.

Quindi assistere un parente non taglierà i contributi previdenziali.