Come sappiamo il governo Meloni ed il precedente governo Draghi è intervenuto in merito ad una riforma della normativa concernente i congedi parentali di genitori e neo-genitori, ma anche in merito ai caregiver. Queste nuove indicazioni sono poi state recepite dall’INPS nella circolare 39/2023 e che indicano che l’Italia ha recepito (e attuato) le direttive UE 1158 del 2019 sull’equilibrio tra attività professionale e vita privata.
Congedi parentali e caregiver 2023: eliminato il principio del referente unico
La prima novità introdotta riguarda coloro che assistono disabili provvisti di legge 104. In particolare è stato eliminato il principio di “referente unico dell’assistenza” previsto dalla legge 104/1992. In questo modo più persone possono richiedere ed ottenere i giorni di permesso previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Coloro che vogliano usufruire dei vantaggi della legge 104/1992 devono presentare la domanda on line.
Questa dovrà essere corredata dalla “Dichiarazione disabile” che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza. Come abbiamo detto i benefici possono essere equamente ripartiti fra più soggetti, ma il numero dei giorni concessi complessivamente resta confinato a tre, esattamente come prima. la normativa dunque è intervenuta recependo le esigenze di alcuni gruppi familiari che vedevano ricadere l’incombenza di assistere un parente unicamente per dei paletti burocratici.
Congedi parentali e caregiver 2023: congedi più lunghi senza penalizzazioni
Inoltre sono stati decisi dei prolungamenti di congedi parentali senza penalizzazioni a carico del beneficiario: parliamo dei congedi parentali per i genitori. Per questi infatti l’INPS ha deciso che non vi sia alcuna penalizzazione retributiva.
È quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 151/2001 è stato novellato, in modo che i genitori possano continuare a lavorare riducendo l’orario di lavoro o sospenderlo del tutto fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, senza alcuna penalizzazione retributiva. Il congedo parentale può essere suddiviso tra i genitori del figlio e questi possono anche utilizzare l’intero periodo anche dopo che il figlio a carico abbia compiuto sette anni.
Invece per quanto concerne il congedo straordinario per genitori di figli con gravi disabilità, questo viene esteso anche ai conviventi di fatto. In questa categoria infatti spesso risultavano i caregiver, sia tra persone legate da vincoli di parentela, sia per quanto concerne persone non affini né parenti.
Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 è stato modificato, introducendo il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario della durata di due anni. Questo congedo può essere richiesto dal genitore o dal convivente di fatto che assiste il figlio con grave disabilità e prevede una retribuzione pari al 30% della retribuzione globale di fatto.
I tre giorni di permesso mensile ai caregiver, non sono cumulabili con il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale.